Ipotesi attuali di penale rilevanza del mancato suicidio

AutoreMassimo Nunziata
Pagine275-277

Page 275

@1. Il mancato suicidio come reato: tra passato e presente.

Il nostro codice penale non considera direttamente reato il suicidio personale: esso è indirettamente contemplato dall'art. 580 c.p. che punisce la istigazione o aiuto al suicidio altrui in ossequio all'esigenza di protezione penale della vita individuale da comportamenti di terzi lesivi della integrità fisica della vittima 1.

Conseguentemente, si osserva in genere che, nel nostro ordinamento giuridico, il mancato suicidio come tale risulta penalmente irrilevante, assecondandosi in tal modo un orientamento politico-criminale maturato nella dottrina penalistica da lungo tempo 2. Tuttavia, siffatta osservazione non esaurisce il panorama completo del sistema penale, in quanto oblitera ingiustificatamente il versante del diritto penale militare in cui il mancato suicidio può rilevare penalmente in quanto realizzazione di figure criminose distinte dai comuni delitti contro la vita. Invero, nel diritto penale militare il fatto in questione può ben venire in considerazione come evento di reati tutelanti oggettività giuridiche diverse. In altri termini, in questi casi il legislatore incrimina o il comportamento strumentale alla realizzazione di un evento suicidiario mancato ovvero contempla il mancato suicidio come evento di un diverso reato oppure, infine, considera la menomazione fisica derivante come causa di inadempimento di precisi obblighi di fare penalmente sanzionati.

Nei vari casi considerati si può dire che, volta per volta, il mancato suicidio acquisisca una penale rilevanza o come causale, o come occasione ovvero come vera e propria modalità di esecuzione di una condotta delittuosa.

Il mancato suicidio, cioè, si inserisce in un iter criminis differente rilevando non per la aggressione al bene-vita che sostanzia, quanto per la menomazione della incolumità individuale che, seppure occasionalmente, riceve una indiretta tutela dal diritto penale militare.

@2. Ipotesi attuali di rilevanza penale del mancato suicidio.

Nel diritto penale militare viene in considerazione l'incolumità individuale in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività di servizio che costituisce l'obiettività giuridica tutelata da specifiche incriminazioni.

Il mancato suicidio quindi non viene in rilievo in modo indiretto come condotta od evento di reato militare, tuttavia in diverse figure criminose esso assume una rilevanza precipua.

Si può qui schematicamente evidenziare che il mancato suicidio abbia una penale rilevanza:

- come risultato intenzionale della condotta;

- come modalità di esecuzione di altro delitto; - come evento di altro delitto.

Rientra nel primo ambito il fenomeno dell'autolesionismo che è contemplato nelle figure criminose previste e punite dagli artt. 157, 158 e 161 c.p.m.p.

Rientra nel secondo caso considerato l'impiego dell'arma in dotazione individuale per fini non consentiti, tipizzato nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 164 c.p.m.p.

Infine, è riconducibile alla terza ipotesi evidenziata la menomazione della incolumità individuale che determini l'inadempimento di precisi obblighi di fare (ad es.: intra presa di un servizio determinato) ovvero di generici doveri di servizio (ad es.: mancato rientro al reparto di appartenenza) che vengono considerati da specifici reati militari: rispettivamente, negli esempi fatti, artt. 123 e 148 c.p.m.p.

Il minimo comune denominatore di varie figure criminose del diritto penale militare considerate è la sottrazione alla disponibilità individuale del bene della vita umana e della incolumità personale: il tentativo di soppressione di essa o la sua menomazione da parte dello stesso titolare assumono una autonoma valenza e divengono penalmente rilevanti in quanto costituenti offese a precipue obiettività giuridiche considerate da tale ordinamento.

@@2.1. Autolesionismo: il reato militare di procurata infermità.

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