La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
L'elenco speciale supplementare e transitorio di cui all'art. 74 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e' soppresso.
I geometri civili autorizzati delle nuove province compresi nel predetto elenco sono iscritti, con il titolo di "ingegnere topografo" negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.
Resta ferma la delimitazione dell'attivita' professionale contenuta nel terzo comma del citato art. 74.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - SCELBA - GONELLA - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: PICCIONI