DECRETO 18 marzo 2002 - Attribuzione dei controlli sul tenore d'acqua delle carni di pollame

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, e successive modificazioni; Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1072/2000, concernente l'applicazione del succitato regolamento CEE n. 1906/90 e, in particolare, gli articoli 14-bis e 14-ter; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1984 relativo alle modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 2967/76 concernente talune norme circa il tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati; Vista la legge 4 luglio 1985, n. 343, recante le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme relative al tenore d'acqua del pollame congelato e surgelato; Considerato che il regolamento CEE n. 2967/76 e' stato abrogato e che e' necessario aggiornare le norme nazionali alla luce della vigente normativa comunitaria del settore; Considerato che l'art. 14-bis, punto 13, del regolamento n. 1538/91 demanda agli Stati membri l'adozione delle modalita' di esecuzione dei controlli sul tenore d'acqua dei polli e tacchini interi freschi destinati al sezionamento, dei polli interi congelati o surgelati e di taluni tagli di pollo e tacchino, ai sensi dell'art. 14-ter, paragrafo 1), lettere da a) a g) del medesimo regolamento; Considerato che e' opportuno precisare alcune indicazioni che riguardano le operazioni di controllo e che stabiliscono l'organismo deputato al controllo, i soggetti sottoposti ai controlli, la frequenza degli stessi, gli stadi di commercializzazione da controllare, le modalita' di esecuzione del prelievo dei campioni, delle analisi, ecc; Ritenuto opportuno individuare l'organismo di controllo nell'Ispettorato centrale repressione frodi, il quale deve tra l'altro rappresentare con il proprio ufficio di Modena il laboratorio di riferimento presso l'Unione europea; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente la riorganizzazione del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma del Ministero stesso; Decreta

Art. 1.

Organismo di controllo I controlli sull'osservanza delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale sul tenore d'acqua delle carni di pollame e sulle misure prescritte dai regolamenti comunitari a carico dei macelli, sono demandati all'Ispettorato centrale repressione frodi, di seguito denominato "organismo di controllo", che li effettua utilizzando le proprie strutture periferiche secondo le modalita' stabilite dall'Ispettorato stesso ai sensi delle normative vigenti in materia.

Art. 2.

Destinatari dei controlli Sono soggetti ai controlli di cui all'art. 1 i macelli e i laboratori di sezionamento, anche se annessi ai macelli stessi, gli impianti di congelazione e surgelazione ed ogni successivo stadio della commercializzazione. Controlli analoghi devono essere effettuati sulle carni importate dai Paesi terzi all'atto dello sdoganamento.

I responsabili dei suddetti impianti devono tenere appositi registri, secondo il fac-simile allegato I del presente decreto, timbrato dall'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel quale iscrivono i dati, da conservarsi per almeno un anno, risultanti da un autocontrollo da effettuarsi a cura delle ditte interessate, che saranno poi verificati dall'organismo di controllo.

Art. 3.

Oggetto dei controlli L'organismo di controllo ispeziona le carcasse di pollo congelate e surgelate e quelle di pollo e di tacchino destinate alla produzione dei tagli di cui all'allegato II nonche' le carni di pollame fresche, congelate e surgelate elencate nel medesimo allegato II.

Non sono soggette ai controlli le carni, per le quali e' fornita la prova che siano destinate esclusivamente all'esportazione.

Art. 4.

Autocontrollo aziendale Le aziende di cui all'art. 2 sono tenute ad effettuare verifiche sull'assorbimento dell'acqua durante la lavorazione delle carcasse di pollo congelate o surgelate e delle carcasse di pollo e tacchino destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati nell'allegato II, con le frequenze indicate agli articoli 14-bis, paragrafo 3 e 14-ter, paragrafo 2 del regolamento CEE n.

1538/91, conformemente a quanto indicato negli allegati III o IV, relativi ai metodi d'analisi da adottarsi, alle percentuali di assorbimento consentite e alle altre operazioni riguardanti la campionatura richiesta per i controlli.

Qualora dalle verifiche si accerti un assorbimento d'acqua superiore al consentito, gli stabilimenti sono tenuti a correggere immediatamente il processo di lavorazione, per rientrare nei parametri prescritti.

La registrazione delle partite identificate va effettuata sui registri di produzione di cui all'allegato I.

Art. 5.

Frequenza controlli L'organismo di controllo, definita la partita da controllare, opera secondo le indicazioni contenute negli allegati III o VI nel caso di carcasse e dell'allegato V nel caso dei tagli. I controlli sono effettuati nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento agli articoli 14-bis, paragrafo 4 e 14-ter, paragrafo 3.

Art. 6.

Controllo negli stadi di commercializzazione o alla dogana Campioni da controllare devono essere prelevati anche presso i punti vendita all'ingrosso e al minuto nei tempi e nei modi definiti dall'organismo di controllo.

In tal caso, se il campione non e' conforme al dettato del presente decreto, l'organismo di controllo provvede affinche' la ditta che ha lavorato e confezionato il prodotto, ovvero chi lo detiene per la vendita, ponga su di esso un nastro adesivo o etichetta sul quale e' riportato in lettere maiuscole di colore rosso alte 8 mm la dicitura

"tenore d'acqua superiore ai limiti CEE".

Se le carcasse di pollo e tacchino e le carni di pollame di cui all'allegato II sono importate da Paesi terzi, il controllo va effettuato all'atto dello sdoganamento; in caso di non conformita' si applicano le stesse regole adottate per le carni di produzione comunitaria.

Art. 7.

Laboratorio di riferimento nazionale Il laboratorio nazionale di riferimento e' identificato nell'ufficio di Modena dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con sede in via Jacopo Cavedone n. 29.

Detto laboratorio ha il compito di coordinare le attivita' dei laboratori incaricati di effettuare le analisi sul tenore in acqua delle carni di pollame, organizzare i controlli presso i destinatari della normativa comunitaria e nazionale del settore, provvedere alla diffusione presso le autorita' interessate delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario e dai laboratori di analisi, collaborare con il laboratorio comunitario.

Art. 8.

Disposizioni finali Il decreto ministeriale 12 marzo 1984 contenente le modalita' di applicazione del regolamento 2967/76, e' abrogato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002 Il Ministro: Alemanno

Allegato I

REGISTRO DA UTILIZZARE

PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ALLEGATO III

MACELLO: DATA: ORA INIZIO OPERAZIONE:

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Capo | Codice | M0 | M1 | M2 | M3 | H20%

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1 | | | | | |

2 | | | | | |

3 | | | | | |

4 | | | | | |

5 | | | | | |

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0 | | | | | |

0 | | | | | |

25 | | | | | |

Totale... | | | | | |

REGISTRO DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE

DI CUI ALL'ALLEGATO IV

MACELLO: DATA: ORA INIZIO OPERAZIONE:

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Capo | Codice | Peso A | Peso B | H20%

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