Atto costitutivo di società a responsabilità limitata con attribuzione agli amministratori a deliberare gli aumenti di capitale

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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@Atto costitutivo di società a responsabilità limitata

REPUBBLICA ITALIANA 1

L'anno . . ., il giorno . . . del mese di . . . in . . ., nel mio studio notarile in . . . n. . . .

Avanti a me . . ., Notaio in . . ., iscritto presso il Collegio Notarile di . . ., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinunzia fattane dai comparenti con il mio consenso, sono presenti i signori

- se persona fisica: . . . (nome) (cognome), . . . (luogo di nascita) . . .(data di nascita), . . . (domicilio), . . . (condizione), . . . (codice fiscale), . . . (cittadinanza),. . . (regime patrimoniale della famiglia o stato libero);

- se persona giuridica: . . . (dati del rappresentante), . . . (denominazione), . . . (sede con indicazione di comune ed indirizzo), . . . (ammontare del capitale sociale),. . . (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese), . . . (stato di costituzione)2, . . . (nazionalità), . . . (eventuale allegazione dei poteri). Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

@@Le norme di funzionamento della società a responsabilità limitata

@@Titolo I denominazione, oggetto, durata e sede

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE 3 4

  1. È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione ". . . s.r.l." o, in forma abbreviata ". . . s.r.l.". Page 89

    ART. 2 - SEDE LEGALE

  2. La società ha sede nel Comune di . . ..

  3. In caso di successiva variazioni di tale indirizzo, purché nello stesso comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile, apposita dichiarazione presso il competente registro delle imprese.

  4. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, sia in Italia che all'estero.

    ART. 3 - DURATA

  5. La società è contratta a tempo indeterminato.

  6. Ciascun socio, pertanto, potrà esercitare, in ogni momento il diritto di recesso, previo preavviso di almeno 180 giorni (elevabile fino ad un anno), da comunicarsi alla società attraverso raccomandata (ovvero: fax, posta elettronica e telefax).

  7. Il recesso sarà efficace nei confronti della società solo dopo che sia decorso il suindicato termine di preavviso.

    ART. 4 - OGGETTO SOCIALE 1 - La società ha per oggetto l'attività di . . .

    . . .

    . . .

  8. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali o connesse allo svolgimento delle attività di cui sopra, ivi compresa l'istituzione di agenti, rappresentanti, depositari e commissionari. La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio. Può rilasciare inoltre fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia a favore ed anche nell'interesse di terzi. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

    @@Titolo II capitale sociale, partecipazioni al capitale sociale, finanziamenti dei soci e strumenti di debito

    ART. 5 - CAPITALE SOCIALE 5

  9. Il capitale sociale è di euro . . . (euro. . .), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del c.c.

  10. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. secondo le seguenti modalità: . . .

  11. Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o sevizi ed, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Page 90

  12. Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti né possono essere attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

  13. Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società. In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione.

    ART. 6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

  14. Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi ed alle condizioni di legge, secondo le stesse modalità previste per la modifica del presente statuto.

  15. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo del c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

    ART. 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

  16. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure...

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