Atto costitutivo di società a responsabilità limitata con clausola che attribuisce agli amministratori la competenza a deliberare la riduzione obbligatoria del capitale sociale di cui all'art. 2482 Bisdel C.C.
Autore | Cinzia De Stefanis |
Aggiornato al | Gennaio 2008 |
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@Atto costitutivo di società a responsabilità limitata
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno . . ., il giorno . . . del mese di . . . in . . ., nel mio studio notarile in . . . n. . . .
Avanti a me . . ., Notaio in . . ., iscritto presso il Collegio Notarile di . . ., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinunzia fattane dai comparenti con il mio consenso, sono presenti i signori
- se persona fisica: . . . (nome) (cognome), . . . (luogo di nascita) . . . (data di nascita), . . . (domicilio), . . . (condizione), . . . (codice fiscale), . . . (cittadinanza), . . . (regime patrimoniale della famiglia o stato libero);
- se persona giuridica: . . . (dati del rappresentante), . . . (denominazione), . . . (sede con indicazione di comune ed indirizzo), . . . (ammontare del capitale sociale), . . . (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese), . . . (stato di costituzione)1, . . . (nazionalità), . . . (eventuale allegazione dei poteri). Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.
@Le norme di funzionamento della società a responsabilità limitata
@@Titolo I denominazione, oggetto, durata e sede
ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE 2 3
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Tra le parti costituite. . . è costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione ". . . s.r.l."o, in forma abbreviata ". . . s.r.l.". Page 96
ART. 2 - SEDE LEGALE
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La società ha sede nel Comune di . . . all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di . . .
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Sono istituite sedi secondarie della società nei Comuni di . . . e . . .
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Gli amministratori hanno la facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, sia in Italia che all'estero.
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Spetta ai soci invece deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra riportato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.
ART. 3 - DOMICILIAZIONE
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Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.
ART. 4 - DURATA
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La società è contratta a tempo indeterminato.
ART. 5 - OGGETTO SOCIALE
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La società ha per oggetto . . .
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La società potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere sotto posta alla decisione dei soci.
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La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale.
@@Titolo II capitale sociale, partecipazioni al capitale sociale, finanziamenti dei soci e strumenti di debito
ART. 6 - CAPITALE SOCIALE 4
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Il capitale sociale è di euro . . . (euro. . .), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del c.c.
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Il 25% del capitale sociale è stato versato presso . . . (banca) come risulta dalla ricevuta in data . . . (data) che, in copia conforme all'originale, si allega sotto. Il restante settantacinque per cento (75%) verrà versato nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo.
3 A garanzia dell'esecuzione del conferimento di euro . . . (. . .) il socio (. . .) esibisce polizza di assicurazione/fideiussione bancaria rilasciata da . . . (. . .), in conformità alle Page 97 caratteristiche richieste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data . . . (. . .) n. . . . (. . .), polizza/fideiussione che, in copia conforme all'originale, si allega sotto.
ART. 7 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
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Per le decisioni di aumento del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.
ART. 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE
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Spetta agli amministratori la competenza a deliberare la riduzione obbligatoria del capitale sociale nell'ipotesi di cui all'art. 2482-bis, 4 comma del c.c.
ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI
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I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.
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Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
ART. 10 - STRUMENTI DI DEBITO
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La società può emettere strumenti di debito ai sensi dell'art. 2483 del c.c., con deliberazione degli amministratori assunta nel rispetto delle seguenti condizioni:
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ART. 11 - TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI
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Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione come di seguito regolato: - il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
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ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
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la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione...
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