DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2003, n. 43 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Viste le direttive 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, e la decisione 2001/107/CE della Commissione, del 25 gennaio 2001; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, comma 4; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Ritenuta la necessita' di apportare disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo n. 23 del 2002; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle attivita' produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23

  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni

    1. all'articolo 1, comma 4, le parole: "tra il territorio di paesi terzi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il territorio della Comunita' europea ed il territorio di paesi terzi"; b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "deve essere accertata da un organismo notificato" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata"; c) all'articolo 3, comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3"; d) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: "a condizione che la rivalutazione della conformita'" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che la rivalutazione della conformita' del tipo"; e) all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: "previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti"; f) all'articolo 15, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data."; g) all'articolo 15, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1 luglio 2005."; h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 15"; i) all'allegato V, le parole: "ai sensi dell'allegato VI" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'allegato IV".

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato, e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - La direttiva 1999/36/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.

    L 138 del 1 giugno 1999.

    - La direttiva 2001/2/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.

    L 005 del 10 gennaio 2001.

    - La decisione 2001/107/CE reca: "2001/107/CE

    Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2001 che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio". (Gazzetta Ufficiale n. L 039 del 9 febbraio 2001).

    - La legge 29 dicembre 2000, n. 422...

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