DETERMINA 6 giugno 2014 - Attrezzatura informatica delle SOA per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio. (Determina n. 5/2014). (14A04755)

L'articolo 67 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che le SOA (Societa' Organismi di Attestazione) debbano disporre di attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'Autorita' per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio. Le caratteristiche dell'attrezzatura, cosi' come di seguito definita, e la struttura informatica delle SOA dovranno essere aggiornate in relazione all'aggiornamento della struttura informatica dell'Autorita'. Analogamente, le policy di sicurezza delle SOA dovranno essere, di volta in volta, adeguate ad eventuali mutamenti delle policy di sicurezza dell'Autorita'. La comunicazione delle informazioni «da» e «verso» l'Autorita' avviene nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. Le tecnologie informatiche a supporto della trasmissione informatica dei documenti, in piena conformita' con le Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita' previste dall'articolo 71 comma 1-bis del CAD, sono principalmente: la cooperazione applicativa, secondo il modello costituito dall'insieme delle regole e delle specifiche funzionali del sottosistema logico SPCoop. Nel caso in cui la SOA debba scambiare informazioni con l'Autorita' attraverso l'utilizzo di servizi (ovvero non tramite le applicazioni rese disponibili sul portale web dell'Autorita'), dovranno essere adottati i sistemi previsti da SPCoop, in conformita' alle direttive tecniche emanate da DigitPA (oggi AgID - Agenzia per l'Italia Digitale) in relazione alla Porta di Dominio ed alla busta di eGov;

la posta elettronica certificata (PEC), cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005 n. 97 e dal decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2005, n. 266 contenente le «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;

la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata per i legali rappresentanti e i direttori tecnici delle SOA. La SOA dovra' effettuare la riproduzione su supporti informatici e la conservazione nel tempo dei documenti e delle informazioni di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento in conformita' al CAD...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT