Atto D'Intervento

AutoreConfedilizia
Pagine504-507
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var VARIE
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
ATTO D’INTERVENTO
di Confedilizia
All’Ecc.ma Corte costituzionale
Roma
Reg. Ric. n. 31 del 2017 (G.U. 10.05.2017 n. 19)
ATTO D’INTERVENTO
Per la Confederazione Italiana della proprietà edilizia
(Confedilizia), con sede in Roma, Via Borgognona n. 47,
c.f. 80070690583, in persona del Presidente e legale rap-
presentante pro tempore, rappresentata e difesa come da
mandato in calce al presente atto, anche in via disgiun-
ta dal prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26
L833G, n. fax 02/796409, PEC vittorio.angiolini@milano.
pecavvocat.it) dall’Avv. Luca Formilan (c.f, FRM LCU
67E23 L157B, n. fax 02 / 796409, PEC luca.formilan@mila-
no.pecavvocati.it) e dall’Avv. Paolo Panariti (c.f. PNR PLA
60L14 H5010, PEC paolopanariti@ordineavvocatiroma.
org, fax 02/796409) che dichiarano di volere ricevere le
comunicazioni alla casella PEC vittorio.angiolini@milano.
pecavvocati.it, ed al n. fax del Prof. Avv. Vittorio Angiolini
02/796409, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.
Paolo Panariti in Roma, Via Celimontana n. 38, parte in-
terveniente.
FATTO
1) Con ricorso presentato ai sensi dell’art. 127 Cost.
e pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale n. 19 del 10 maggio
2017, il Governo, in persona del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ha sollevato questione di legittimità costitu-
zionale dell’art, 70 nonché degli artt. 122 e 123 della leg-
ge della Regione Toscana n. 86 del 2016, pubblicata sul
Bollettino uff‌iciale n. 57 del 28 dicembre 2016 e intitolata
«Testo unico del sistema turistico regionale».
2) Mentre gli artt. 122 e 123 def‌iniscono e disciplinano
l’attività di guida ambientale, l’art. 70, rubricato «Locazio-
ni turistiche», stabilisce che:
«1. Ai f‌ini del presente testo unico, sono locazioni turi-
stiche le locazioni per f‌inalità esclusivamente turistiche di
case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione
di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turisti-
che non si applica la disciplina delle case e appartamenti
per vacanze di cui all’articolo 57.
2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate.
a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari
o usufruttuari nel caso in cui:
1) destinano alla locazione turistica non più di due
alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal
numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;
2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi
nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamen-
te sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel
corso dell’anno solare;
b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal
numero di alloggi gestiti.
3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), posso-
no essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immo-
biliari e società di gestione immobiliare turistica.
4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in lo-
cazione alloggi per f‌inalità turistiche nonché gli interme-
diari con mandato della locazione turistica comunicano al
comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprendi-
toriale o non imprenditoriale di esercizio dell’attività e le
informazioni relative all’attività svolta, utili anche a f‌ini
statistici, def‌inite con deliberazione della Giunta regiona-
le, previo parere della commissione consiliare competente
5. La deliberazione della Giunta regionale def‌inisce
altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le
comunicazioni di cui al comma 4.
6. Gli alloggi locati per f‌inalità turistiche devono pos-
sedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per
le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edif‌ici e
degli impianti negli stessi installati ai sensi della norma-
tiva vigente.
7. Gli alloggi locati per f‌inalità turistiche, indipenden-
temente dalla forma della gestione, sono parif‌icati alle
strutture ricettive ai f‌ini dell’applicazione delle disposi-
zioni in materia di imposta di soggiorno.
8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica
in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggetti all’applicazione delle seguenti sanzioni am-
ministrative:
a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o
complementari, alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1.000, 00 a euro 6.000, 00;
b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai
sensi del comma 4, alla sanzione amministrativa pecunia-
ria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica
in forma non imprenditoriale direttamente o in forma in-
diretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera
a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecunia-
ria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00».
3) La norma è lesiva della competenza legislativa at-
tribuita allo Stato in via esclusiva, in quanto limita in ma-
niera irragionevole il diritto dei proprietari di casa di con-
cedere liberamente in locazione il proprio immobile, nei
soli limiti posti per l’intero territorio nazionale dal codice
civile e dalle leggi statali sulle locazioni.
4) Al f‌ine di tutelare gli interessi collettivi di cui è por-
tatrice per Statuto e che risultano lesi dalla legge regionale
impugnata, interviene nel presente giudizio di legittimità
costituzionale la Confedilizia, chiedendo che la questione
sia giudicata fondata, sulla base delle seguenti ragioni.

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