Atto costitutivo di una società consortile a responsabilità limitata

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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ART. 1 - DENOMINAZIONE 1

  1. È costituita a norma dell'Art. 2615-ter del c.c. una società consortile a responsabilità limitata con denominazione. "CONSORZIO . . . S.R.L." o in forma abbreviata". . . S.R.L."

    ART. 2 - SEDE E DOMICILIAZIONE DEI SOCI

  2. La società ha sede legale in . . . (indicare solo il Comune) all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111- ter disp. att. c.c.

  3. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è tenuto alle conseguenti dichiarazioni all'ufficio del Registro delle imprese.

  4. La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla approvazione da parte della prima assemblea dei soci.

  5. Potranno essere istituite o soppresse, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

  6. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.; è onere del socio comunicare la variazione di domicilio. In assenza di indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

    ART. 3 - DURATA

  7. La durata della società è fissata fino al . . . salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

    Oppure

    1. La società è contratta a tempo indeterminato. Ogni socio ai sensi dell'articolo 2473, 2° comma del c.c. potrà esercitare il diritto di recesso, con preavviso di almeno . . . (minimo di sei mesi, massimo di un anno), da comunicarsi all'indirizzo della sede sociale con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento. Il recesso sarà efficace nei confronti della società solo dopo il decorso del suddetto termine di preavviso. Page 343

  8. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del c.c.

    ART. 4 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

  9. La società ha per oggetto: - lo studio, la gestione di iniziative di ricerca applicata e sviluppo nei settori delle attività produttive e dei servizi in genere, con esclusione di qualsiasi attività riservata a professioni protette nonché il trasferimento tecnologico tra enti di ricerca ed imprese. In particolare essa si propone: - l'acquisto di beni strumentali e tecnologie avanzate, l'acquisto di materie prime e semilavorati da destinare all'attività di ricerca; - la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione e immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati; - l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso; - la promozione dell'attività di vendita, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'esperimento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo. - la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati; - lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di sperimentazione tecnica, di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; - l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui nelle lavorazioni degli insediamenti produttivi, nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi; - l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie; - la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati, la gestione di centri per l'elaborazione dati contabili (forniti dai consorziati) e la gestione di altri servizi in comune; - l'acquisizione, costituzione o gestione di aree attrezzate; - promuovere e svolgere attività di ricerca applicata in settori tecnologicamente innovativi; - trasferire know- how ai soci; - assicurare ai soci servizi di survey nei settori delle tecnologie e del marketing; - garantire l'accesso ai servizi informativi di carattere tecnologico; - assicurare l'esecuzione delle commesse di ricerca affidate da soci o da aziende di enti esterni; - provvedere alla formazione di giovani ricercatori mediante l'inserimento degli stessi nelle attività di ricerca per periodi limitati; - l'assistenza e la consulenza per l'ottimizzazione dei consumi energetici; - l'assistenza e la consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca applicata e di studi in campo economico. Comunque ciascuna delle attività di cui ai punti precedenti è da intendersi con esclusione di ogni attività riservata a professioni protette. Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Page 344

    Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, a condizione che tale attività non assuma carattere prevalente rispetto all'attività della società e non venga svolta nei confronti del pubblico.

  10. Il consorzio può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import export) , finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

  11. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del Dlgs 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 16 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o albi professionali.

    ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

  12. Possono essere soci della società Enti Pubblici Economici, Enti Pubblici Territoriali, Camere di Commercio, imprese private, individuali e collettive, Consorzi o altre forme associative di piccole imprese, anche a carattere artigianale, società finanziarie e Istituti di Credito, Enti di Ricerca, le Università e gli Istituti Scolastici ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o...

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