DETERMINAZIONE 18 Ottobre 2007 - Modifica del regime di fornitura dei medicinali contenenti il principio attivo nimesulide/nimesulide betaciclodestrina ad uso sistemico.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che e' assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 9 ottobre 2007;

Ritenuto ai fini di tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare il regime di fornitura dei medicinali contenenti nimesulide/nimesulide betaciclodestrina ad uso sistemico;

Determina:

Art. 1.

  1. I medicinali contenenti il principio attivo nimesulide/nimesulide betaciclodestrina ad uso sistemico ai fini della classificazione del regime di fornitura sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta nel rispetto dell'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

  2. A partire dal primo lotto...

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