Attività Di Classamento Per Microzone, Dalla Commissione Tributaria Provinciale Di Roma Una Decisione Non Convincente

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
per la quale, qualora il nuovo classamento sia stato
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nell’ambito di una revisione dei
parametri catastali della microzona in cui l’immobile
è situato, giustif‌icata dal signif‌icativo scostamento del
rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale
in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussi-
stente nell’insieme delle microzone comunali, non può
ritenersi congruamente motivato il provvedimento di
riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al
suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai prov-
vedimenti amministrativi a fondamento del riclassa-
mento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli
elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale
l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di
mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edi-
lizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul
diverso classamento (Sez. VI-5, Sentenza n. 3156 del 17
febbraio 2015, Rv. 634632).
E va quindi rimarcato che deve tenersi conto anche
nell’ipotesi di cui trattasi della previsione dell’art. 8,
comma 2 del D.P.R. n. 138/1998, secondo la quale “la clas-
se … dipende dalla qualità urbana ed ambientale della
microzona in cui l’unità stessa è ubicata nonché dalle
caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbri-
cato che la comprende”; venendo precisato dal legislatore
medesimo che “le caratteristiche edilizie sono espresse
attraverso il fattore posizionale ed il fattore edilizio …”;
e che ai sensi del comma 6 del menzionato articolo 8, “il
fattore edilizio è il parametro rappresentativo dei seguenti
caratteri distintivi del fabbricato e dell’unità immobiliare:
a) dimensione e tipologia; b) destinazione funzionale; c)
epoca di costruzione; d) struttura e dotazione impianti-
stica; e) qualità e stato edilizio; f) pertinenze comuni ed
esclusive; g) livello di piano”.
5.2 Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto deve ri-
tenersi la insuff‌icienza e quindi la non decisività, ai f‌ini
dell’annullamento dell’atto di revisione del classamento,
di ogni censura che si indirizzi agli atti amministrativi
che sono a monte di quello impugnato. L’attacco diretto
a quelli può trovare giustif‌icazione unicamente assumen-
do come condivisibile la tesi che l’art. 1, comma 335 legge
n. 311/2004 consenta la revisione catastale sulla base dei
macrofenomeni concernenti il contesto urbano nel quale
è posta l’unità immobiliare in considerazione. Ma l’evo-
luzione della giurisprudenza di legittimità indica un ben
diverso approdo, come si è dimostrato in specie rammen-
tando il principio formulato da Cass. Sez. VI-5, Sentenza n.
3156 del 17 febbraio 2015, Rv. 634632. Sicché, ciò che può
davvero evidenziare la illegittimità della revisione catasta-
le è la mancata considerazione delle unità della specif‌ica
unità oggetto di revisione, sia nelle sue caratteristiche
estrinseche (contesto urbano) che in quelle intrinseche.
5.3 Sotto tal ultimo prof‌ilo le censure della ricorren-
te sono del tutto generiche; mentre la difesa apprestata
dall’uff‌icio resistente si fonda sulla dimostrazione di una
avvenuta valutazione delle caratteristiche specif‌iche
dell’immobile in argomento (cfr. pagine 6 e 7 della memo-
ria aggiuntiva), comprovata dalla prodotta scheda di ve-
rif‌ica e dalle foto. Sotto tale prof‌ilo non può non ritenersi
la tardività e quindi la non utilizzabilità della relazione
tecnica prodotta dalla ricorrente.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le
spese di giudizio compensate tra le parti, stante la oggetti-
va incertezza interpretativa esistente al tempo del deposi-
to del ricorso. (Omissis)
ATTIVITÀ DI CLASSAMENTO
PER MICROZONE, DALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA UNA
DECISIONE NON CONVINCENTE
di Antonio Nucera
La sentenza che si annota tratta del procedimento di
revisione del classamento per microzone di cui all’art. 1,
comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
f‌inanziaria 2005). I giudici, nell’occasione, dimostrano di
conoscere ampiamente le conclusioni – condivisibili – a
cui la giurisprudenza di legittimità, nel tempo, è perve-
nuta in materia. Ciononostante, con riferimento al caso
posto alla loro attenzione, appaiono poco attenti nel boc-
ciare il ricorso proposto dal contribuente.
Rammentiamo che il procedimento in questione rico-
nosce ai Comuni la possibilità di richiedere all’Agenzia
del territorio (ora delle Entrate) la revisione parziale del
classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà
privata site nelle “microzone” – come def‌inite dall’art. 2,
comma 1, d.p.r. n. 138 del 23 marzo 1998 – in cui il rappor-
to tra valore medio di mercato – individuato ai sensi del
predetto d.p.r. n. 138/1998 (ed opportunamente aggiorna-
to) – e il corrispondente valore medio catastale si discosti
“signif‌icativamente” – e cioè in misura non inferiore al
35% (così come precisato dalla stessa Agenzia con prov-
vedimento del 16 febbraio 2005) – dall’analogo rapporto
relativo all’insieme delle microzone comunali. Un’opera-
zione – applicabile solo per Comuni con almeno tre micro-
zone – che si articola, quindi, in due fasi: la selezione delle
microzone (e quindi la verif‌ica che l’immobile sia situato
in una delle microzone ove si è registrato lo scostamento);
l’attribuzione della rendita alla singola unità immobiliare.
I Comuni che hanno deciso di attivarsi in tal senso
sono pochi: tra essi, i casi più noti sono quelli di Milano, di

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