Attestato/dichiarazione di esonero dall'obbligo di formazione iniziale

AutoreAntonio Nucera
Pagine657-657
657
Arch. loc. e cond. 6/2014
Riforma
del condominio
attestato/dichiaRazione
di esoneRo dall’obbligo
di foRmazione iniziale
di Antonio Nucera
Ai sensi dell’art. 71-bis disp. att. c.c. per svolgere l’in-
carico di amministratore (non del proprio condominio)
occorre, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di
formazione iniziale e poi, annualmente, di formazione
periodica, in materia di amministrazione condominiale.
Un’eccezione è prevista dall’ultimo comma della stessa
norma per coloro che abbiano svolto attività di ammini-
strazione condominiale per almeno un anno nel periodo
– facendo riferimento la legge all’entrata in vigore della
stessa – che va dal 18 giugno 2010 al 18 giugno 2013: tali
soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione
adempiendo solo all’obbligo annuale di formazione perio-
dica.
Si pone quindi il problema, per i suddetti soggetti, di
dimostrare la sussistenza della condizione richiesta dalla
legge per l’esonero dall’obbligo di formazione iniziale. Pro-
blema la cui soluzione implica, all’evidenza, la necessità,
per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione
condominiale per almeno un anno nel triennio conside-
rato, di produrre, alle assemblee condominiali chiamate
a deliberare sulla loro nomina, tutta la documentazione
comprovante la sussistenza della predetta condizione di
esonero.
È chiaro come ciò possa costituire un incombente gra-
voso per l’amministratore condominiale, specie nei casi
in cui la dimostrazione richieda l’esibizione di più libri
condominiali. Inoltre, come possa rappresentare anche
una causa di forte rallentamento dei lavori assembleari,
dovendo i condòmini procedere ad un accurato esame
della documentazione fornita da chi si candida come am-
ministratore. Senza considerare, altresì, le eventuali di-
scussioni a cui un esame del genere potrebbe portare ove
la documentazione prodotta non fosse suff‌icientemente
chiara.
In tale prospettiva, la Confedilizia ha apprestato, allo-
ra, un Servizio – attivo presso tutte le sue Associazioni ter-
ritoriali – per il rilascio, agli amministratori che si trovino
nella condizione contemplata dall’ultimo comma dell’art.
71-bis disp. att. c.c., di attestati/dichiarazioni (da presen-
tare in assemblea da parte degli interessati) di esonero
dall’obbligo di formazione iniziale.
L’attestato/dichiarazione – f‌irmato dal rappresentate
legale dell’Associazione territoriale – viene rilasciato ove
naturalmente i richiedenti siano in grado di dimostrare
(attraverso, ad esempio, la produzione di verbali assem-
bleari contenenti la loro nomina ad amministratore)
quanto richiesto dalla legge.
In argomento è da sottolineare, altresì, come l’Uff‌icio
legale della Confedilizia ritenga che l’anno cui fa riferi-
mento il più volte citato art. 71-bis disp. att. c.c., debba
considerarsi continuativo e non il risultato della somma di
più periodi di tempo frazionati. E ciò, in particolare, per il
motivo che solo svolgere l’incarico di amministratore per
un anno intero dà certamente modo di confrontarsi più
compiutamente con le diverse problematiche e le molte-
plici scadenze che l’amministrazione di un fabbricato
comporta.
Maggiori informazioni possono essere attinte presso
tutte le Associazioni territoriali della Confedilizia (indi-
rizzi sul sito www.confedilizia.it), nonché contattando il
numero verde 800 - 400 - 762.

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