CIRCOLARE 24 dicembre 2008, n. 6 - Dichiarazione attestante le minori entrate per gli anni dal 2001 al 2005, derivanti dal gettito dell''imposta comunale sugli immobili gruppo catastale “D”, ai sensi dell''articolo 2-quater del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Alle Prefetture (ad esclusione del

Friuli-Venezia Giulia)

e, per conoscenza

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Dipartimento per le finanze 1. Premessa.

Il comma 7 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, introdotto della legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, prevede che i comuni che hanno subito minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili, a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali derivante da fabbricati di categoria “D”, gia' regolamentata dall'articolo 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal decreto applicativo del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1 luglio 2002, n. 197, devono presentare per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, la dichiarazione attestante tale perdita, anche se gia' presentata, per ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali.

Nel rinviare alle istruzioni in corso di emanazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del territorio, relative alla determinazione del minor gettito dell'ICI ed all'ambito di applicazione dell'articolo 2-quater, sopra richiamato, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti per facilitare gli adempimenti da parte dei comuni. 2. Comuni tenuti alla dichiarazione e termini di presentazione.

La disposizione normativa introdotta prevede che tutti i comuni che per gli anni dal 2001 al 2005 abbiano registrato le richiamate minori entrate, devono produrre apposita dichiarazione, di cui al citato decreto n. 197 del 2002, per ciascuno degli anni interessati, per cui si intende richiedere il contributo.

Sono tenuti all'adempimento sia i comuni che hanno gia' presentato una o piu' certificazioni per gli anni dal 2001 al 2005, sia i comuni che non hanno presentato la certificazione per tali annualita' ma che intendano chiedere i previsti trasferimenti compensativi.

Per l'adempimento, e' fissato il termine del 31 gennaio 2009, a pena di decadenza.

Sono esclusi dall'adempimento i comuni facenti parte delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 3. Modalita' di compilazione e trasmissione.

Per ogni anno certificato, l'importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioe' non deve essere indicata la sola- eventuale- maggior perdita rispetto a quella in...

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