Attenzione Negli Acquisti Alle Liti In Corso, Volantinaggio Nelle Cassette Postali, Spese Urgenti Di Un Condòmino Ed Amministratore Di Sostegno Contro La Volontà Dell'Amministrato

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine351-353P
351
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
Dottrina
ATTENZIONE NEGLI ACQUISTI
ALLE LITI IN CORSO,
VOLANTINAGGIO NELLE
CASSETTE POSTALI, SPESE
URGENTI DI UN CONDÒMINO
ED AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO
CONTRO LA VOLONTÀ
DELL’AMMINISTRATO
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Chiarimenti sulle agevolazioni prima casa. 2. Acquisto di
locale in condominio, attenti alle liti in corso. 3. Attività di
volantinaggio nelle cassette postali, pronuncia del Tar del
Piemonte. 4. Amministratore di sostegno, scelta opponibile.
5. Spese urgenti effettuate da un condòmino.
1. Chiarimenti sulle agevolazioni prima casa
Le agevolazioni f‌iscali relative all’acquisto della prima
casa (applicazione dell’imposta di registro nella misura
del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura
f‌issa di 50 euro ciascuna) spettano all’acquirente qualora
ricorrano le condizioni stabilite dalla Nota II bis all’art. 1,
tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di
registro (d.p.r. n. 131/1998). Tra queste vi è la possibilità
di usufruire delle agevolazioni in parola qualora il com-
pratore lavori o studi nel Comune dove è sito l’immobi-
le. Con la risoluzione n. 53/E del 27.4.’17, l’Agenzia delle
entrate ha chiarito che l’agevolazione prima casa resta
valida anche quando l’acquirente non rispetta il requisito
dichiarato di svolgere l’attività lavorativa nel Comune di
ubicazione dell’immobile, ma ha ancora tempo per tra-
sferire la residenza nello stesso Comune, a patto che si
impegni per iscritto a farlo entro 18 mesi dall’acquisto. In
particolare, la risoluzione risponde a un caso specif‌ico in
cui il compratore aveva goduto dell’imposta di registro ri-
dotta, dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua
attività prevalente nel Comune in cui si trovava l’immobi-
le. Tuttavia, per sopraggiunte cause lavorative, tale condi-
zione non si era poi avverata. La dichiarazione di impegno,
precisa il Fisco, deve essere resa con le stesse formalità
giuridiche dell’atto originario e va registrata allo stesso uf-
f‌icio in cui quest’ultimo è stato registrato. La rettif‌ica del
requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la
registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre
che l’Agenzia delle entrate non abbia già disconosciuto il
benef‌icio con un avviso di liquidazione per mancanza del
presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel
Comune in cui è sito l’immobile acquistato.
2. Acquisto di locale in condominio, attenti alle liti in
corso
In caso di compravendita di un immobile in condomi-
nio è ormai prassi comune chiedere al venditore, da parte
di chi acquista, l’attestazione dell’amministratore circa
l’avvenuto pagamento degli oneri condominiali. Così come
ormai è usuale trovare nel rogito una clausola che regoli
l’imputazione dei contributi condominiali pendenti al mo-
mento dell’acquisto. Meno comune è invece la richiesta
al venditore di ricevere, sempre per il tramite dell’ammi-
nistratore, lo stato di eventuali liti in corso, onde, anche
in questo caso, evitare spiacevoli sorprese. Una preoc-
cupazione, peraltro, che dovrebbe riguardare, anzitutto,
lo stesso venditore. In occasione dello svolgimento delle
trattative e della formazione del contratto, infatti, l’art.
1337 cod. civ. prevede che le parti abbiano l’obbligo di
“comportarsi secondo buona fede”. Ciò che implica – come
chiarito dalla Cassazione – il “dovere di trattare in modo
leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche
solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rile-
vante, conosciuto o anche solo conoscibile con l’ordinaria
diligenza, ai f‌ini della stipulazione del contratto” (sent. n.
19024 del 29.9.’05). Sempre la giurisprudenza di legittimi-
tà ha osservato che la violazione dell’obbligo di compor-
tarsi, nel corso delle trattative, secondo buona fede, assu-
me rilevanza anche nel caso in cui il contratto, ancorché
concluso validamente, “risulti pregiudizievole per la parte
rimasta vittima” della condotta scorretta (cfr., ancora, la
citata sent. n. 19024/’05). Se a questo aggiungiamo, poi,
che, secondo la giurisprudenza di merito, il venditore che
tace l’esistenza di situazioni, in ambito condominiale,
che possono rivelarsi onerose per parte acquirente viola
il predetto obbligo di buone fede (Trib. civ. Milano sent.
n. 10141 del 14.9.’06), possiamo allora concludere che in
effetti, ove dalla condotta in parola derivi un pregiudizio

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