DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 126 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosera potenzialmente espolosiva

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che autorizza il recepimento, in via regolamentare della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Udito il parere del Consiglio di Sta to, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 gennaio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

  1. Il presente regolamento, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante, si applica agli apparecchi ed ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

  2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione.

  3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresi', ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

  4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico; b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione e' dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili; c) agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva puo' essere provocata unicamente da una fuga accidentale di gas; d) ai dispositivi di protezione individuale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475; e) alle navi marittime e alle unita' mobili offshore, nonche' alle attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unita'; f) ai mezzi di trasporto, quali veicoli e i loro rimorchi, destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea, sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e ai mezzi di trasporto di merci per via aerea, su reti stradali o ferroviarie oppure per via navigabile; g ) ai prodotti contemplati dall'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato CEE.

  5. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "apparecchi" le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare una esplosione; b) "sistemi di protezione", i dispositivi, incorporati negli apparecchi o separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi di cui alla lettera a), la cui funzione e' arrestare le esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome; c) "componenti" i pezzi essenziali per il funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma; d) "atmosfera esplosiva", la miscela, in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata; e) "atmosfera potenzialmente esplosiva" l'atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera eplosiva a causa delle condizioni locali ed operative; f) "gruppo di apparecchi I", gli apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere, nelle gallerie e nei relativi impianti di superficie, esposti a rischio di sprigionamento di grisu' ovvero di polveri combustibili, individuati secondo i criteri di cui all'allegato I; g) "gruppo di apparecchi II" gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri siti esposti ai rischi di atmosfere esplosive, individuati secondo i criteri di cui all'allegato I; h) "impiego conforme alla destinazione" l'uso in conformita' alla destinazione prevista per i gruppi di apparecchi di cui alle lettere f) e g), nonche' alle indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per un corretto funzionamento degli stessi.

    Art. 2.

    Requisiti essenziali di sicurezza

  6. Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, sono immessi in commercio e posti in servizio solo se, qualora debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

  7. Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato II.

  8. In occasione di fiere, esposizioni o dimostrazioni, e' ammessa la presentazione di apparecchi, di sistemi di protezione e di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purche' un cartello visibile ne indichi chiaramente la non conformita', nonche' l'impossibilita' di acquisto degli stessi prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario, stabilito nell'Unione europea. Nel corso di tali dimostrazioni devono essere adottate adeguate misure di sicurezza per assicurare la protezione delle persone.

    Art. 3.

    Presunzione di conformita'

  9. Si considerano conformi alle disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione della conformita' prevista dall'articolo 6: a) gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, corredati dell'attestazione CE di conformita' di cui all'allegato X e muniti della marcatura CE prevista dall'articolo 5; b) i componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), corredati dell'attestazione di conformita' prevista dall'articolo 6, comma 3.

  10. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, fabbricati in conformita' alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

  11. I riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'in dustria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  12. In mancanza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate le norme e le specifiche tecniche esistenti che rilevano ai fini della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato II.

    Art. 4.

    Immissione in commercio

  13. Non possono essere immessi in commercio, o posti in servizio gli apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi non debitamente corredati della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato X o privi della marcatura CE.

  14. Non possono altresi' essere immessi in commercio o posti in servizio i componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), non corredati della dichiarazione scritta di conformita' di cui all'articolo 6, comma 3.

    Art. 5.

    Marcatura CE di conformita'

  15. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali CE, secondo il modello di cui all'allegato X. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato qualora quest'ultimo intervenga nella fase di controllo della produzione.

  16. La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, in modo chiaro, visibile, leggibile ed indelebile unitamente alle indicazioni previste al punto 1.0.5. dell'allegato II.

  17. E' vietato apporre sugli apparecchi, sui sistemi di protezione e sui dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Su detti apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi puo' essere apposta ogni altra marcatura, purche' essa non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.

    Art. 6.

    Procedure di valutazione della conformita'

  18. Ai fini dell'apposizione della marcatura CE, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea deve per i sistemi di protezione di cui all'articolo 1, comma 1, compresi i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, seguire le seguenti procedure : a) Per il gruppo di apparecchi I categoria M1 e gruppo di apparecchi II categoria 1: procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato III unitamente alla procedura relativa alla garanzia qualita' produzione di cui all'allegato IV oppure alla procedura relativa alla verifica su prodotto di cui all'allegato V; oppure: procedura relativa alla verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX.

    1. Per il gruppo di apparecchi I categoria M2 e gruppo di apparecchi II categoria 2, motori a combustione interna ed apparecchi...

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