LEGGE REGIONALE 19 giugno 2012, n. 27 - Disciplina delle modalita' di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 36 Ordinario del 29 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni del comma 25, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)', disciplina le modalita' di affidamento a societa' ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprieta' degli Enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi.

  1. L'uso degli impianti sportivi e' improntato alla massima fruibilita' per la pratica di attivita' sportive, ricreative e sociali, sulla base di criteri obiettivi.

    Art. 2

    Soggetti affidatari 1. La gestione degli impianti sportivi di proprieta' degli Enti pubblici territoriali, in assenza di gestione diretta da parte degli stessi Enti, e' affidata ai seguenti soggetti:

    1. associazioni o societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attivita' senza fini di lucro;

    2. discipline sportive associate;

    3. consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

  2. I soggetti affidatari della gestione sono individuati secondo procedure ad evidenza pubblica, sulla base dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati:

    1. rispondenza dell'attivita' svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attivita' sportive in esso praticabili;

    2. radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;

    3. numero di tesserati o iscritti per le attivita' sportive che possono svolgersi nell'impianto;

    4. attivita' sportive organizzate in favore dei diversamente abili;

    5. anzianita' di svolgimento dell'attivita' in ambito sportivo;

    6. livello di attivita' svolta;

    7. esperienza nella gestione di impianti sportivi;

    8. qualificazione degli istruttori e degli allenatori;

    9. anzianita' di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;

    10. anzianita' di...

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