DECRETO 30 marzo 1998 - Individuazione degli atenei sovraffollati e criteri per la separazione organica degli stessi

DECRETO 30 marzo 1998.

Individuazione degli atenei sovraffollati e criteri per la separazione organica degli stessi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n.

662; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 4, comma 2; Visti i pareri dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario resi nei mesi di marzo e di dicembre 1997; Visti i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 27, 28 e 29 gennaio 1998 e dalla settima commissione del Senato della Repubblica l'11 febbraio 1998; Ritenuto, sulla base dei pareri resi dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e dalle commissioni parlamentari, di emanare il decreto di cui all'art. 1, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di individuare gli atenei e le facoltasovraffollate, per numero di studenti e di docenti, nonche' di determinare i criteri per la graduale separazione organica degli stessi;

Decreta: Art. 1.

Obiettivi degli interventi

  1. Sono obiettivi degli interventi di graduale separazione organica degli atenei di cui al successivo art. 2, che puo' essere preceduta anche da suddivisioni delle facolta' o dei corsi di laurea: a) il miglioramento del funzionamento e della qualita' della vita della comunita' universitaria, in particolare della qualita' del processo formativo; b) il riequilibrio del sistema in rapporto all'offerta e alla domanda di istruzione universitaria, prioritariamente all'interno del bacino di utenza territoriale interessato.

    Art. 2.

    Atenei e facolta' individuate come sovraffollate

  2. Sono individuati prioritariamente come sovraffollati, per numero di studenti e di docenti, e pertanto soggetti agli interventi di cui agli articoli 1 e 3, gli atenei di Roma "La Sapienza", Bologna, Milano, Napoli "Federico II", Bari e Torino.

  3. Nell'ambito degli atenei di cui al comma 1 sono individuate come sovraffollate e soggette prioritariamente agli interventi predetti, in relazione agli effetti negativi sulla gestione dei servizi connessi alla didattica e sulla corretta funzionalita' degli organi di governo, le facolta' nelle quali il numero dei docenti e' superiore a 500 ovvero il numero degli studenti in corso e' superiore a 10.000; sono altresi' soggette necessariamente ai medesimi interventi le facolta' dotate di un numero di docenti compreso fra 500 e 250.

  4. Per gli...

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