DELIBERAZIONE 12 luglio 2010 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita'' dell''accordo aziendale concluso in data 28 aprile 2010 dalla ATC S.p.A. di Bologna e Ferrara con le Segreterie territoriali di Ferrara delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL, UGL, SDL INTERCATEGORIALE e RDB TRASPORTI (Pos. 37626). (Deliberazione ...

LA COMMISSIONE DI GARANZIA

DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Premesso che:

la ATC S.p.A. di Bologna - Ferrara e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico urbano nelle citta' di Bologna e Ferrara ed extraurbano nelle relative province;

in data 28 aprile 2010, la ATC S.p.A. di Bologna e Ferrara e le segreterie territoriali di Ferrara delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL, UGL, SDL INTERCATEGORIALE e RDB TRASPORTI hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, che ha uniformato le modalita' delle astensioni del personale dipendente dall'azienda nel bacino di Ferrara e di Bologna;

il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita' (atto pervenuto in data 11 maggio 2010);

in data 25 maggio 2010, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B);

nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la...

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