Modificazioni alla deliberazione 30 luglio 1997 con la quale e' stato approvato il regolamento concernente l'Albo degli assuntori, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti e le modalita' per l'iscrizione all'Albo stesso, nonche' il disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive...

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 14 febbraio 1985, di approvazione dello statutoregolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo De Fabritiis e' stato nominato commissario straordinario del Governo dell'A.I.M.A. ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1997 con il quale l'avv. Edilberto Ricciardi e' stato nominato, in sostituzione del primo, Commissario Straordinario del Governo dell'A.I.M.A., nonche' i decreti del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1998 e del 30 luglio 1998 di proroga dell'incarico; Vista la deliberazione commissariale 30 luglio 1997 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 1997 - con la quale sono stati approvati il regolamento concernente l'Albo degli assuntori, i requisiti soggetti ed oggettivi richiesti e le modalita' per l'iscrizione all'Albo stesso, nonche' il disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo; Vista la relazione della direzione generale in data 26 giugno 1998 con la quale si propongono al comitato consultivo alcune istanze di iscrizione all'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A., nonche' la proroga al 31 dicembre 1998 - settori cereali e carne, ed al 31 ottobre 1998 - settore olio, del termine del rapporto di assuntoria, gia' in essere, per quei produttori che ancora detengono prodotto all'intervento, anche ratificando le pregresse situazioni per gli assuntori che abbiano detenuto prodotto, seppure per un tempo limitato, oltre la scadenza dei termini, cosi' come fissato dal nuovo regolamento 30 luglio 1997; Vista la relazione della direzione generale del 16 ottobre 1998 con la quale si trasmettono

proposte di deliberazione concernenti le istanze di iscrizione all'Albo degli assuntori; proposte di proroga dei termini per le preesistenti iscrizioni di assuntoria; proposte di modifica al regolamento ed al disciplinare di cui alla deliberazione 30 luglio 1997; Visto il parere espresso, su proposta della direzione generale dell'A.I.M.A., dal comitato consultivo nazionale dell'A.I.M.A. nelle sedute del 3 settembre 1998 e del 29 settembre 1998 - a seguito delle osservazioni presentate dalle organizzazioni professionali, dalla Confcooperative e dall'Anca/Lega con nota del 5 agosto 1998 - in ordine ad alcuni punti in merito al disciplinare ed al regolamento di assuntoria; Vista la successiva relazione della Direzione generale con la quale si propongono ulteriori modifiche; Visto il parere espresso dal comitato consultivo nazionale nella riunione del 24 novembre 1998, in merito ad ulteriori modifiche ed integrazioni al testo; Considerato che le proposte contenute nei pareri espressi dal comitato consultivo nazionale nelle adunanze del 29 settembre 1998 e del 24 novembre 1998 siano condivisibili; Ritenuto, pertanto, di dover modificare la deliberazione del 30 luglio 1997 recante il regolamento concernente l'Albo degli assuntori, i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalita' di iscrizione all'Albo stesso nonche' il disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo; Delibera

1) di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione del 30 luglio 1997

Regolamento Art. 3, 6 capoverso, viene cosi' sostituito

I costi delle verifiche dovranno essere anticipati dai richiedenti l'iscrizione o la variazione solo se sara' possibile preventivarne l'entita'; altrimenti potranno essere anticipati dall'A.I.M.A. e dovranno essere rimborsati, entro trenta giorni dalla richiesta dai soggetti sottoposti a verifica.

Art. 8, 4 comma

In assenza di certificazione dei processi, l'A.I.M.A. effettuera' le verifiche per accertare che le strutture poste a disposizione, sia per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, che la conservazione del prodotto, presentino caratteristiche di idoneita' e di conformita' alle prescrizioni comunitarie, tenuto anche conto delle osservazioni sinora rappresentate dai Servizi della U.E. in sede di controlli presso gli assuntori.

La verifica dell'A.I.M.A., in sostituzione delle certificazioni di processo, potra' essere attivata esclusivamente per le certificazioni da presentare entro il termine di aprile 2000.

Art. 9, paragrafo 1, punto 7, lettera b)

si e' ritenuto opportuno integrare i dati con l'inserimento anche della capacita' per localizzazione a disposizione dell'A.I.M.A. e, pertanto dopo le parole "la quantita'" inserire le parole "la capacita'".

Par. 3, punto 12, aggiungere le parole

"qualora la certificazione della ASL non possa essere prodotta, per motivi non addebitabili al richiedente l'iscrizione, in fase istruttoria vengono considerate valide anche idonee certificazioni igienicosanitarie rilasciate da altre pubbliche amministrazioni e certificazioni di prevenzione infortuni sul lavoro conformi alle seguenti norme

autocertificazione di valutazione dei rischi come da decreto legislativo n. 626/1994; attestazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato i lavori di messa a terra in relazione alla legge n. 46/1990; controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e decreto ministeriale 22 febbraio 1965).

I soggetti per i quali e' applicabile il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dovranno trasmettere all'A.I.M.A. anche copia dell'autocertificazione resa in conformita' al suddetto decreto legislativo ed alla circolare 7 agosto 1998 n. 11, e gia' presentata all'autorita' sanitaria competente per territorio".

Art. 10, penultimo capoverso

Sostituire: "del successivo art. 12", con: "del successivo art.

11".

Art. 11, punto 2)

Sostituire: "di cui al precedente art. 11", con: "di cui al precedente art. 10".

Tabella A, inserire all'inizio

Riferimenti identificativi

Magazzino = ubicazione dell'impianto (indirizzo completo e/o riferimenti catastali), ossia unita' di deposito.

Sottomagazzino = sottounita' di deposito (magazzini piani o perimetrazioni siti nell'interno del magazzino).

Localizzazione = sottounita' di deposito contenente la stessa qualita' di prodotto (celle frigorifere, i singoli silos, botti, tini, serbatoi, cisterne o vasche poste all'interno di ogni singolo sottomagazzino).

Secondo capoverso, viene cosi' modificato

"Ogni impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato al piano terra, dovra' essere sopraelevato dal terreno di almeno cm 50. Ogni impianto di deposito e conservazione che non possieda tale requisito deve essere dotato di attrezzature ed opere ritenute idonee dall'Azienda (es.: canalizzazioni e pompe di aspirazione) per evitare conseguenze dannose e, comunque adeguate per assicurare la conservazione del prodotto rispetto ad eventi atmosferici e/o a deterioramenti".

Dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente

"Ai soli assuntori del settore alcolevinico e da frutta che, operando nell'invecchiamento di acquaviti o distillando anche da prodotti non vinosi, effettuino una distillazione diversificata comunque destinata all'intervento, e' consentito l'utilizzo di una parte delle capacita' iscritte all'Albo, previa preventiva presentazione di un dettagliato programma. Tale programma, valido sino all'effettivo conferimento del prodotto A.I.M.A., dovra' contenere l'indicazione specifica delle localizzazioni di cui si chiede l'utilizzo e dovra' essere inviato alla competente divisione alla commercializzazione e da questa autorizzato con apposito nulla osta.

Sempre nel medesimo settore dell'invecchiamento, in considerazione dell'atipicita' dei contenitori in legno pregiato utilizzati (botti e tini soggetti a rapido deterioramento se lasciati vuoti), e' ammesso il riempimento degli stessi anche con prodotto non di intervento.

Tale deroga e' consentita per il solo periodo di mancata utilizzazione da parte dell'A.I.M.A.; i contenitori in questione dovranno comunque essere messi a disposizione dell'Azienda al massimo entro tre giorni dalla richiesta della competente divisione alla commercializzazione.

Disciplinare Art. 3,1 comma, 2 riga, dopo la parola "assuntore e'" aggiungere

"tenuto a mettere a disposizione dell'A.I.M.A., nell'ambito dei magazzini iscritti all'Albo le localizzazioni prescelte, nonche' a garantire l'entrata, la movimentazione interna e l'uscita del prodotto; l'assuntore e', altresi'".

Dopo il primo comma, inserire

"Personale dell'A.I.M.A. o suoi delegati effettueranno le operazioni di prelevamento di campioni rappresentativi della merce successivamente alle operazioni di accertamento previste all'art. 6 del disciplinare".

Nell'ultimo comma sostituire le parole "di una campagna" con "di due campagne".

Art. 5,secondo comma, ultima riga, dopo la parola "magazzino" inserire le parole "e le localizzazioni".

Art. 5, 5 comma, alla fine inserire

"L'eventuale e temporanea inagibilita' del magazzino o delle localizzazioni deve essere immediatamente comunicata dall'assuntore all'A.I.M.A. per le successive decisioni, indicandone le cause ed i tempi tecnici necessari al relativo ripristino, fermo restando la facolta' dell'A.I.M.A. di valutare la congruita' dei tempi indicati".

Art. 6, comma 5 , aggiungere

"Ove tali spese siano state gia' pagate dall'A.I.M.A.

all'assuntore, quest'ultimo provvede a restituire all'A.I.M.A. le relative somme calcolate ai sensi dell'articolo 7 del reg. CEE 3587/90 della Commissione".

Art. 6, alla fine inserire

"Alle operazioni di entrata ed alla fase del prelevamento dei campioni, ferme restando le competenze in precedenza previste, assiste di norma il personale dell'A.I.M.A. o suoi delegati che attesteranno la conformita' alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni.

Il verbale, sottoscritto dall'assuntore e dal conferente, da' atto della presenza...

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