REGOLAMENTO 4 agosto 2008 - Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento ...

Titolo I
Disposizioni di carattere generale

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 80, comma 3, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

    Titolo I
    Disposizioni di carattere generale

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

    1. «controllo»: i rapporti, partecipativi e non partecipativi, che danno luogo alle ipotesi di cui all'art. 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    2. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

    3. «gruppo assicurativo»: il gruppo di societa' di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;

    4. «impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attivita' assicurativa»: la societa' di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP e' stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto;

    5. «impresa di assicurazione italiana»: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    6. «impresa di riassicurazione»: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da altre imprese di riassicurazione;

    7. «impresa di riassicurazione italiana»: l'impresa di riassicurazione con sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

    8. «impresa di partecipazione assicurativa»: la societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Ai fini della sussistenza della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 concernente la verifica della solvibilita' corretta di cui al Titolo XV, Capo IV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    9. «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

    10. «partecipazioni consistenti»: le partecipazioni di cui all'art. 7 individuate dall'ISVAP sulla base dei criteri previsti all'art. 80 del decreto;

    11. «patrimonio libero»: la parte degli attivi dell'impresa non destinata a copertura delle riserve tecniche;

    12. «patrimonio non libero»: gli attivi dell'impresa destinati a copertura delle riserve tecniche secondo quanto risulta dal relativo registro di cui all'art. 42 del decreto;

    13. «stretti legami»: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

    1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72 del decreto;

    2) una partecipazione almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;

    3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;

    4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.

    Titolo I
    Disposizioni di carattere generale

    Art. 3.

    Ambito di applicazione

  3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

    1. alle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane;

    2. alle imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia ed alle imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attivita' assicurativa che assumono o intendono assumere partecipazioni, anche per il tramite di societa' controllata, fiduciaria o per interposta persona in altre societa', ivi compresa la sottoscrizione di partecipazioni in sede di costituzione o di aumento di capitale.

    Titolo I
    Disposizioni di carattere generale

    Art. 4.

    Principi generali

  4. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), anche tenuto conto delle partecipazioni gia' detenute, possono assumere partecipazioni di controllo o consistenti soltanto se dall'investimento non deriva pericolo per la stabilita' dell'impresa, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa, all'esigenza di diversificazione e dispersione degli investimenti tale da garantire un adeguato livello di sicurezza, qualita', liquidita' e redditivita' degli stessi.

  5. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), monitorano gli investimenti in partecipazioni effettuati per verificare nel continuo la sussistenza delle condizioni per la detenzione delle partecipazioni stesse ed i rischi sulla stabilita' dell'impresa.

  6. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), nell'assumere partecipazioni di controllo o consistenti valutano gli effetti dell'assunzione di partecipazioni sulla propria stabilita' con particolare riferimento alle verifiche di solvibilita' previste dal...

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