Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006) che conferma sostanzialmente, in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca, anche per l'anno 2006, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge n. 311 del 2004, cosi' come richiamata dalla circolare di questo Dipartimento e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 177-15 dell'11 aprile 2005;

Visto l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1 per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, nonche' gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possano procedere alle assunzioni nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2006 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito Fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede, per l'anno 2006, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'assunzione di 2.500 unita' di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 unita' destinate alla Polizia di Stato, alla cui ripartizione si provvede su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha previsto, nell'ambito del contingente di cui al predetto art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'autorizzazione all'assunzione, a decorrere dal 1 gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato. Tali assunzioni sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, entro il limite di spesa di 14.676.500 euro per l'anno 2006 e di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007;

Visto l'art. 11-quaterdecies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che consente all'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la stabilizzazione del personale a tempo determinato operante presso l'Ente da effettuare nei limiti di una spesa pari ad euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2006, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004;

Visto l'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, concernente l'incremento di 50 unita' per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una spesa pari a 1,835 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, che all'art. 1, nel modificare il comma 97 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto, nell'ambito delle deroghe delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'ulteriore priorita' concernente l'immissione degli addetti a compiti di sicurezza e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio;

Visto il parere n. 3556/2005 reso dal Consiglio di Stato - Commissione speciale pubblico impiego - in data 9 novembre 2005, che ha, tra l'altro, assoggettato, in quanto nuove assunzioni, le progressioni verticali che comportano passaggi tra aree alla disciplina autorizzatoria prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge n. 311 del 2004;

Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle amministrazioni interessate tutte presentate nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 1, commi 96 e 97, della citata legge n. 311 del 2004;

Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso dell'anno 2006, comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal Fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre, n. 311, che fa salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;

Considerato che le assunzioni di personale richieste dal Club Alpino Italiano (C.A.I.) e dall'Automobil Club d'Italia (A.C.I.) non debbono gravare sul fondo di cui al comma 96 del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004, in quanto detti Istituti non rientrano nell'elenco degli enti facenti parte dell'aggregato amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilita' nazionale (SEC 95);

Vista la richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali concernente il trattenimento in servizio di segretari comunali e provinciali, nonche' l'assunzione di complessivi 107 segretari comunali per le esigenze delle autonomie locali;

Considerato che all'atto dell'effettiva assunzione dei segretari comunali e provinciali gli oneri saranno posti a carico dell'ente territoriale con il quale verra' ad instaurarsi il rapporto di servizio, nei limiti di spesa previsti all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto di soddisfare la richiesta...

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