DECRETO 20 giugno 2011 - Modalita'' di assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta nazionale dei servizi. (11A11943)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto l'art. 52 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e, in particolare, il comma 4 che disciplina gli adempimenti cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005 e per il monitoraggio delle prestazioni sanitarie ai fini del contenimento della spesa;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e, in particolare, i commi 1, 11 e 13;

Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del citato art. 50, comma 1, del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dai decreti 19 aprile 2006, 30 novembre 2006 e 25 febbraio 2010, concernente, in particolare, le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS) e delle tessere sanitarie regionali su supporto carta nazionale dei servizi (TS-CNS) delle regioni Lombardia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Toscana, riconosciute conformi alla TS e sostitutive del tesserino del codice fiscale;

Visto l'art. 2 del decreto 28 aprile 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, attuativo del comma 6 del citato art. 50, del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2006, n. 105, che prevede che eventuali richieste di adesione parziale o totale al comma 11 del citato art. 50 devono essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto;

Visto il decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50 del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, concernente le modalita' di gestione della tessera sanitaria e il programma di attuazione del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1976 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, concernente le modalita' per l'attribuzione e la comunicazione del numero di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 5 dicembre 1983, concernente l'approvazione del tesserino plastificato del codice fiscale;

Viste le decisioni 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003 della Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CASSTM), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 ottobre 2003, n. L276, che definiscono le caratteristiche della Tessera Europea di assicurazione malattia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto 9 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2004, n. 296, concernente, tra l'altro, le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 66 concernente le caratteristiche e modalita' di rilascio della carta d'identita' elettronica e della carta nazionale dei servizi;

Visto l'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si e' provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA;

Visto l'art. 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, ai sensi dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Considerati i risultati del gruppo di lavoro tecnico composto di rappresentanti dei Ministeri e delle Regioni;

Considerato che l'elevata diffusione della Carta nazionale dei servizi rende opportuno un'accelerazione dell'iniziativa volta a realizzare l'assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi;

Rilevata la necessita' di stabilire, ai sensi dell'art. 50, comma 13 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, le modalita' per l'assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera sanitaria nella carta d'identita' elettronica o nella carta nazionale dei servizi;

Considerato che dal combinato disposto dei commi 1 e 13 del citato art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 deriva la necessita' di consegnare la TS-CNS a tutti i soggetti titolari di codice fiscale;

Ritenuto che in sede di riemissione delle TS in scadenza possano essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente richieste di adesione parziale al citato art. 50, comma 11, del decreto-legge n. 269 del 2003, concernenti l'adozione da parte delle Regioni di TS-CNS per l'accesso a servizi regionali conformi alle vigenti regole tecniche in materia di TS;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 luglio 2010;

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