DELIBERA 22 aprile 2013 - Valutazione dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. (Delibera n. 03/128). (13A04114)

LA COMMISSIONE Premesso: che l'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali, l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, questa Commissione «valuta ... l'idoneita' delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati»;

che, attualmente, la disciplina sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore elettrico e' rappresentata dall'Accordo sindacale nazionale in materia di sciopero, attuativo in ambito ENEL, del 12 novembre 1991, e dall'Accordo sindacale nazionale in materia di sciopero, attuativo in abito FEDERELETTRICA, dell'11 novembre 1991, entrambi valutati idonei dalla Commissione;

che, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato elettrico italiano, avviato con il decreto legislativo n. 79 del 1999 (il c.d. «Decreto Bersani»), e' stato sancito l'obbligo della separazione tra la societa' di gestione e distribuzione dell'energia elettrica con la proprieta' della rete di distribuzione, e la possibilita', da parte di nuovi operatori, di allacciarsi alla rete in condizioni di trasparenza e concorrenza;

che la direttiva emanata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 21 gennaio 2000, «Direttive per la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale», ha previsto che la societa' concessionaria delle attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, provveda, in occasione di scioperi nel settore elettrico, a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, ovvero la compatibilita' degli stessi con il mantenimento della c.d. «riserva vitale», intesa quale quantita' minima di esercizio, al di sotto della quale occorre prevedere distacchi programmati di utenza;

che la legge n. 83 del 2000 ha modificato, ed integrato, il testo della legge n. 146 del 1990;

che, con l'Accordo del 18 luglio 2006, con il quale e' stato rinnovato il CCNL, Elettrici, le parti firmatarie hanno disciplinato le procedure di...

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