Le associazioni di volontariato nel mercato

AutoreM. T. Paola Caputi Jambrenghi
Pagine235-300
CAPITOLO QUINTO
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
NEL MERCATO
Sommario: 1. La disciplina ancipite di tipo “premiale” delle associazioni di volon-
tariato. 2. Il giudice amministrativo quale custode dell’autenticità del mercato
anche per gli enti del terzo settore. 2.1. Segue. Riflessioni critiche. 2.2. Segue.
Le attività economiche delle associazioni di volontariato e la partecipazione
alle gare d’appalto. 3. La possibile violazione delle norme sulla concorrenza.
4. Ambiti di applicazione del diritto comunitario. 5. Il contributo della Corte di
giustizia. 6. Spunti ricostruttivi.
1. La disciplina ancipite di tipo “premiale” delle
associazioni di volontariato
La peculiare disciplina premiale che caratterizza le associazioni
di volontariato, dettata in virtù del rilevante apporto che esse of-
frono da sempre in modo spontaneo e gratuito al benessere della
società, sopperendo talvolta all’inefcienza manifestata dalle isti-
tuzioni nello svolgimento di quelle attività tradizionalmente cata-
logate nell’ambito delle funzioni del benessere, suscita alcune ri-
essioni in ordine alla possibilità per queste associazioni di operare
nel mercato al pari di tutti gli altri soggetti, in regime di piena
concorrenza; basti pensare che più volte la giurisprudenza ha sot-
tolineato che il regime di favore di cui gode, sotto vari aspetti (-
scale, previdenziale, etc.) un’associazione di volontariato è suscet-
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tibile di alterare i normali parametri concorrenziali, rendendo di
conseguenza incompatibile, ad esempio, lo svolgimento di un pro-
cedura di selezione, anche in forma di trattativa di privata.
Prima di addentrarci in questo specico aspetto della ricerca è
forse opportuno soffermarsi brevemente sull’equivoco concetto di
diritto c.d. premiale del quale godrebbe il terzo settore.
In realtà, nell’ambito di riconoscimenti normativi che, nel riser-
vare un regime giuridico di favore a determinate categorie di citta-
dini – in questo caso ai dipendenti pubblici inducono all’ade-
sione di associazioni di volontariato, va senza dubbio annoverato
quello offerto dalla recente normativa urgente di origine governa-
tiva in ordine alle “Disposizioni urgenti per lo sviluppo econo-
mico, la semplicazione, la competitività, la stabilizzazione della
nanza pubblica e le perequazione tributaria” approvato il 18 giu-
gno 2008 dal consiglio dei ministri.
La norma di cui all’art. 72 “Personale dipendente prossimo al
compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo” prevede
che per i prossimi tre anni (2009-2011) tutti i dipendenti pubblici,
ad eccezione del personale della scuola, possano chiedere di es-
sere esonerati dal servizio nell’arco di tempo del quinquennio che
precede la data di maturazione della rispettiva anzianità contribu-
tiva di quarant’anni di servizio. L’amministrazione ha facoltà di
accordare l’esonero tenendo conto delle esigenze funzionali
dell’ufcio. L’esonero consente al dipendente di lavorare fuori
dalle pubbliche amministrazioni di qualsiasi genere, instaurando
rapporti di lavoro dipendente, autonomo, o di consulenza e ricono-
sce al dipendente – che tale rimane no alla data del pensiona-
mento – un «trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di
quello complessivamente goduto, per competenze sse ed acces-
sorie, al momento del collocamento nella nuova posizione»1.
1 Si può aggiungere che il favor per l’esonero durante gli ultimi anni di servizio consen-
te all’amministrazione “di appartenenza” di assumere personale – previa autorizzazione del-
la funzione pubblica – “in via anticipata rispetto a quella prevista dalla normativa vigente
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Or, prevede la norma che qualora durante gli anni di esonero
dal servizio «il dipendente svolga in modo continuativo ed esclu-
sivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certi-
cata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associa-
zioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che
operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di svi-
luppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del ministro
dell’economia e delle nanze da emanarsi entro 90 giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge, la misura del predetto tratta-
mento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta
per cento».
Nel quadro di una disciplina di estremo rigore nanziario, con
un vero e proprio giro di vite sull’ “impiego” e sul “lavoro” pub-
blico, una norma come quella cui ci siamo riferiti non può che
identicare un programma politico di promozione e di sostegno
(nello spirito della norma costituzionale sulla sussidiarietà di cui
all’art. 118, 4° co.) del volontariato sociale.
Motivato o soltanto “occasionato” dalla scarsità di risultati de-
rivanti “dall’impiego diretto delle istituzioni nei servizi sociali, la
spinta dell’ordinamento verso sempre nuove collocazioni opera-
tive e verso il riconoscimento dell’insostituibile utilità del volonta-
riato può dirsi ormai costante nell’esperienza giuridica nazionale
(anche nella considerazione che la successione di governi di oppo-
sta impostazione politica, che è tipica conseguenza dei sistemi
elettorali maggioritari, non incide minimamente sulle scelte di so-
stegno del terzo settore).
Che nell’analisi dei vari interventi legislativi in materia di vo-
lontariato si colga chiaramente un favor dell’ordinamento nei con-
fronti delle associazioni ed, in generale, del terzo settore è dunque
per l’anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione
di esonero”, ovviamente scomputando successivamente tali assunzioni, che hanno dunque
goduto del beneficio di un’anticipazione, “da quelle consentite in tale anno”.

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