Contratto di associazione in partecipazione tra due società a responsabilità limitata (art. 77 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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Con il presente contratto di associazione in partecipazione, ex art. 2549 e seguenti del c.c., redatto in originale in duplice copia tra le parti: associante: . . . srl codice fiscale . . . rappresentata dal suo amministratore delegato pro tempore dr. . . . associato . . . srl codice fiscale . . .:, rappresentata dal suo amministratore unico pro tempore sig. . . .

Premesso che: l'associante ha interesse ad offrire servizi (. . .) ai sui clienti (. . .). l'associato svolge attività di consulenze informatiche internet e produzione software.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Partecipazione agli utili L'associante attribuirà all'associato una partecipazione pari al 50% degli utili su ogni singolo affare relativo ad ogni soluzione internet/intranet sviluppata a favore dei clienti . . . Srl.

Art. 2 - Stipula altri accordi L'associante non potrà attribuire partecipazioni o stipulare accordi per analoghe attività con altre persone fisiche o giuridiche senza il consenso dell'associato, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - I terzi I terzi acquisteranno diritti e assumeranno obbligazioni soltanto verso l'associante.

Art. 4 - Gestione dell'affare La gestione dell'affare spetta all'associante ma l'associato potrà preventivamente esercitare sull'assunzione di nuovi incarichi e/o sullo svolgimento dei singoli affari qualsiasi tipo di controllo o di veto entro un termine di sette giorni dalla comunicazione del nuovo affare o del suo diverso svolgimento che l'associante vuole stipulare con i suoi clienti. Page 192

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto degli affari compiuti ed a quello annuale se la gestione dello stesso si protrae per più di un anno.

Art. 5 - Partecipazione alle perdite L'associato parteciperà alle perdite nella stessa misura degli utili, ma le perdite che colpiranno l'associato non potranno superare il...

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