DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 164 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell''elenco di cui all''articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization - IBO. (10G0181)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 aprile 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.

  2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, e' riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

  3. Ai fini dell'iscrizione all'universita' ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato e' equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale e' stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione, i singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalita', con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facolta' a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorita' accademiche.

  4. Ai fini del presente regolamento il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' di seguito denominato: «Ministero».

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo:

    - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 30

    ottobre 1986, n. 738, recante «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale»:

    Art. 2. - 1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal precedente art. 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneita' sara' accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2.

    2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

    3. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, precisera' le affinita' dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

    4. L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, quale acquisira', per la determinazione delle affinita', il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

    5. L'iscrizione nell'elenco puo' essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneita', o quando risultino violazioni, delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.

    .

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al...

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