LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2012, n. 5 - Modificazioni di leggi regionali concernenti interventi assistenziali a favore di persone fisiche e contributi a favore di associazioni e istituti di patronato.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Valle d'Aosta n. 10 del 28 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82

  1. L'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82 (Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4. - 1. Le provvidenze economiche assistenziali di cui alla presente legge sono concesse previa presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di invalidita' civile, di seguito denominata struttura competente, la quale provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti amministrativi e reddituali previsti dalla normativa statale vigente.

  2. L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dalla normativa statale vigente e' effettuato dalle commissioni mediche collegiali di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), secondo le modalita' ivi previste per l'accertamento dell'invalidita' civile.

  3. Le provvidenze sono concesse con provvedimento del dirigente della struttura competente entro sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dal ricevimento della domanda o dall'accertamento sanitario.'.

  4. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 82/1981 sono abrogati.

    Art. 2

    Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12

  5. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente:

    '1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni di cui all'art. 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo delle singole associazioni e dei programmi di attivita' per l'anno cui il contributo si riferisce.'.

  6. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1994 e' abrogato.

  7. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1994, le parole: 'struttura...

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