Assistente condominiale, contratti di locazione per le vacanze e archivi storici

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine421-422

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@1. Assistente condominiale, istituto provvidenziale

– Da circa un anno è pienamente operativa la (provvidenziale) figura professionale dell’assistente condominiale: figura introdotta dal Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati Confedilizia/Cgil-Cisl-Uil del 4 dicembre 2003, perfezionata con l’Accordo del 15 dicembre 2004 e resa operativa da ultimo con il Contratto collettivo del 21 aprile 2008. Ecco, in breve, i tratti – normativi ed economici – che caratterizzano questo tipo di lavoratore.

L’assistente, su incarico condominiale, svolge mansioni relative alla vita familiare dei condomini (o di una parte di essi che in tal caso se ne assumono le spese) di un edificio o consorzio condominiale. All’assistente possono essere affidate mansioni quali, per esempio, l’effettuazione di acquisti, il ritiro di raccomandate o pacchi giacenti ed il reperimento di informazioni su servizi pubblici o spettacoli nonché, occasionalmente, le operazioni di parcheggio auto e simili.

L’assistente può essere assunto in prova per un periodo non superiore ai 2 mesi. L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e può essere distribuito su un arco di 5 o 6 giornate, con una pausa giornaliera di un’ora. Si può anche optare per un’assunzione a tempo parziale, disciplinata dagli articoli 70 e seguenti del Contratto collettivo Confedilizia Cgil/Cisl/Uil.

L’assistente ha diritto di godere di 26 giorni lavorativi di ferie annuali e di permessi retribuiti pari a 28 ore annue, oltre che la possibilità di usufruire di ulteriori permessi a vario titolo, tutti previsti dal Contratto collettivo in questione.

La retribuzione dovuta all’assistente comprende il salario mensile stabilito dagli accordi sindacali, eventuali indennità a carattere continuativo e gli scatti di anzianità (massimo n. 12 scatti triennali di anzianità di 10 euro cadauno, da maturarsi a decorrere dal 1 aprile 2008). L’assistente ha diritto alla gratifica natalizia o tredicesima mensilità nonché al trattamento di fine rapporto. Per quanto concerne, poi, le indennità economiche da corrispondersi durante il periodo di malattia, all’assistente – non fruendo lo stesso della copertura previdenziale legale – si applica la normativa contemplata dall’articolo 89 del Contratto collettivo citato.

In caso di risoluzione del rapporto, e fatto salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, sia l’assistente sia il datore di lavoro sono tenuti a dare per...

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