DECRETO 3 novembre 2010 - Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti. (10A15236)

Titolo II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI

DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Capo I

Soggetti assicurati

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALLA PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

con delega allo Sport di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;

Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge, come sostituito dall'art. 6, comma 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19, lettera a), e 22, come modificati dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate le funzioni in materia di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Rocco Crimi;

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha disposto la soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);

Considerato che l'attivita' svolta dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva in attuazione del presente decreto e' finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attivita' sportiva ed assume quindi natura pubblicistica;

Sentiti il CONI, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva;

Decreta:

Art. 1

Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

  1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto e' stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati».

  2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.

  3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:

    1. per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attivita' sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;

    2. per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;

    3. per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualita' di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico;

    4. per infortunio si intende l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volonta' dell'assicurato, nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidita' permanente.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI GENERALI


    Capo I

    Soggetti assicurati

    Art. 2

    Premio assicurativo

  4. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

    Capo II

    Ambito di applicazione

    Art. 3

    Ambito di applicazione della tutela assicurativa

  5. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attivita' proprie della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT