Norme in materia di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice e' scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, e' fatta salva la facolta' di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio e' iscritto.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.
.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di leggi e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28
novembre 2005, n. 246, (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005.):
Art. 7. (Riassetto normativo in materia di ordinamento
del notariato e degli archivi notarili) - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e la codificazione delle
disposizioni vigenti in materia di ordinamento del
notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i
criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento,
accorpamento o soppressione di adempimenti e formalita'
previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione
speciale, non piu' ritenuti utili, anche sulla base di
intervenute modifiche nella legislazione generale e in
quella di settore, in particolare in materia di:
1) redazione di atti pubblici e di scritture
private autenticate, anche in lingua straniera o con
l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o
sordomuti;
2) nullita' per vizi di forma e sostituzione delle
nullita', salvo che sussistano esigenze di tutela di
interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del
notaio, graduate secondo la gravita' dell'infrazione;
3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al
ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della
cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il Fondo
di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);
4) determinazione e regolamentazione delle sedi e
assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di
delegati e coadiutori;
5) custodia degli atti e rilascio di copie,
estratti e certificati;
b) aggiornamento e coordinamento normativo degli
ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei
distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli
archivi notarili;
c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
informatiche, assicurando in ogni caso la certezza,
sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione
notarile, e attribuzione al notaio della facolta' di
provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare
inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti
alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
d) previsione che i controlli sugli atti notarili,
compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare
in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di
pubblicita' civile e commerciale, abbiano per oggetto solo
la regolarita' formale degli atti;
e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
1) istituzione, a spese dei consigli notarili
distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di
primo grado, regionale o interregionale, costituito da
notai e da un magistrato designato dal presidente della
Corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della
competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo
nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni
punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione
notarile;
2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle
sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale
valore della moneta;
3) previsione della sospensione della prescrizione
in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto
della recidiva;
4) attribuzione del potere di iniziativa al
procuratore della Repubblica della sede del notaio, al
consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni
rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;
5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i
danni cagionati nell'esercizio professionale mediante
stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e
costituzione di un Fondo nazionale di garanzia per il
risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili
con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del
notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche
per il recupero delle spese a carico dei notai.
2. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed
esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.
.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.):
Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della...
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