Norme in materia di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;

Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il

seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:

Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice e' scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, e' fatta salva la facolta' di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.

3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio e' iscritto.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.

.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non

puo' essere delegato al Governo se non con determinazione

di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo

limitato e per oggetti definiti.

.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al

Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi ed emanare i decreti aventi valore di leggi e i

regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28

novembre 2005, n. 246, (Semplificazione e riassetto

normativo per l'anno 2005.):

Art. 7. (Riassetto normativo in materia di ordinamento

del notariato e degli archivi notarili) - 1. Il Governo e'

delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata

in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi per il riassetto e la codificazione delle

disposizioni vigenti in materia di ordinamento del

notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i

criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,

nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi:

a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento,

accorpamento o soppressione di adempimenti e formalita'

previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio

decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione

speciale, non piu' ritenuti utili, anche sulla base di

intervenute modifiche nella legislazione generale e in

quella di settore, in particolare in materia di:

1) redazione di atti pubblici e di scritture

private autenticate, anche in lingua straniera o con

l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o

sordomuti;

2) nullita' per vizi di forma e sostituzione delle

nullita', salvo che sussistano esigenze di tutela di

interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del

notaio, graduate secondo la gravita' dell'infrazione;

3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al

ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della

cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il Fondo

di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);

4) determinazione e regolamentazione delle sedi e

assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di

delegati e coadiutori;

5) custodia degli atti e rilascio di copie,

estratti e certificati;

b) aggiornamento e coordinamento normativo degli

ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei

distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli

archivi notarili;

c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure

informatiche, assicurando in ogni caso la certezza,

sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione

notarile, e attribuzione al notaio della facolta' di

provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare

inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti

alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;

d) previsione che i controlli sugli atti notarili,

compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare

in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di

pubblicita' civile e commerciale, abbiano per oggetto solo

la regolarita' formale degli atti;

e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:

1) istituzione, a spese dei consigli notarili

distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di

primo grado, regionale o interregionale, costituito da

notai e da un magistrato designato dal presidente della

Corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della

competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo

nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni

punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione

notarile;

2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle

sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale

valore della moneta;

3) previsione della sospensione della prescrizione

in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto

della recidiva;

4) attribuzione del potere di iniziativa al

procuratore della Repubblica della sede del notaio, al

consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni

rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;

5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i

danni cagionati nell'esercizio professionale mediante

stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e

costituzione di un Fondo nazionale di garanzia per il

risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili

con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del

notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche

per il recupero delle spese a carico dei notai.

2. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed

esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

.

- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo

1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la

riforma della Pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa.):

Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma

di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del

Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte

formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza

unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,

presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un

disegno di legge per la semplificazione e il riassetto

normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli

indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di

intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di

incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo

all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e

degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'

presentata una relazione sullo stato di attuazione della

semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede

l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle

norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di

regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le

norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per

le singole materie, stabiliti con la legge annuale di

semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle

deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai

seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e

codificazione della normativa primaria regolante la

materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di

Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento

della...

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