Testo del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2004), coordinato con la legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: ??Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonc...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ......... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato

testo unico

, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

(( 1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato. )) 3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

(( 3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.

508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante. )) (( 4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, )) gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. (( Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.

4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purche' in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A. )) Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituito dall'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dalla presente legge

Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria permanente.

3. (comma abrogato).

4. La collocazioe nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative

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- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333

Art. 1 (Norme di interpretazione autentica). - 1. Le disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorita'

a) (omissis); b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'art. 2, comma 2, della predetta legge n.

124 del 1999

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- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 reca: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati».

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, come modificato dalla legge qui pubblicato.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, avviene inserendo nello scaglione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario

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Art. 1-bis.

Piano pluriennale di nomine

(( 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, e' adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.

2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per...

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