Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2896)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Moratti) il 15 aprile 2004.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 16 aprile 2004, con il parere delle commissioni 1ª (per presupposti di costituzionalita), 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 20 aprile 2004.

Esaminato dalla 7ª commissione il 20, 27, 28 aprile 2004; 4 e 5 maggio 2004.

Esaminato in aula il 6 e 18 maggio 2004 e approvato il 19 maggio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5015)

Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 20 maggio 2004, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalle commissioni riunite il 20 e 25 maggio 2004.

Esaminato in aula il 25 maggio 2004 ed approvato, con modificazioni, il 26 maggio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2896-B)

Assegnato alla 7ª commissione (Beni culturali), in sede referente, il 26 maggio 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 26 maggio 2004.

Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 2004.

Avvertenza

Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

88 del 15 aprile 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2004, N. 97

All'articolo 1

al comma 1, nella tabella ivi richiamata, dopo il punto A.4) e' inserito il seguente

"A-4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24"; al punto B.3)

dopo la lettera b), e' inserita la seguente

"b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e' valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1)"; alla lettera c), le parole: "titolo di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto"; alla lettera e), sono premesse le parole: "a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006" e, dopo le parole: "il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero", sono inserite le seguenti: "e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea"; la lettera h) e' sostituita dalla seguente

"h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n.

90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare"; la lettera i) e' soppressa; il punto C.3) e' sostituito dal seguente

"C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della...

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