DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 450 - Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare d isposizioni per assicurare indifferibili interventi in campo s anitario, finalizzati alla tempestiva attuazione del Piano sanitario n azionale per il triennio 1998-2000, pubblicato nel supplemento o rdinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella r iunione del 23 dicembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del b ilancio e della programmazione economica e con il Ministro per gli a ffari regionali;

E m a n a i l seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente d ecreto, il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza p ermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province a utonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma nazionale per la r ealizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza c on gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di almeno una s truttura dedicata all'assistenza palliativa e di supporto per i p azienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e c he necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore q ualita' della loro vita e di quella dei loro familiari.

  2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi d ell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di q uello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 g ennaio 1997, pubblicato nel supplemeto ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti s trutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio d elle attivita' sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1.

  3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della s anita', nei termini e con le modalita' previste nel decreto m inisteriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti p er la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del p rogramma medesimo e tali da assicurare l'integrazione dell'attivita' d elle strutture con le altre attivita' di assistenza ai pazienti i ndicati nel comma 1 erogate nell'ambito della regione o della p rovincia. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non puo' s uperare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 1 00.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2 000.

  4. Il Ministero della sanita' valuta i progetti di cui al comma 3 s econdo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La c ongruita' dei progetti ai criteri stabiliti consente alla regione di a ccedere al finanziamento del Ministero della sanita' per la r ealizzazione della struttura.

  5. Agli oneri derivanti...

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