DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 96 - Regolamento recante modifiche all''assetto organizzativo dell''Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell''articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09G0105)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che, al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico;

Visto l'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che tra l'altro prevede che i provvedimenti di organizzazione occorrenti, ivi comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, vengano adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia, ed in particolare l'articolo 6 che dispone che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare gli articoli 6 e 7 concernenti le Direzioni interregionali della Polizia di Stato ed il relativo ordinamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare l'articolo 75-septies concernente le commissioni periferiche per le ricompense;

Ritenuto di dovere procedere alla modificazione del citato decreto n. 208 del 2001, al fine di dare attuazione al richiamato articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' alla modificazione del menzionato articolo 75-septies del decreto n. 782 del 1985;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale della Polizia di Stato e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 2 febbraio 2009 e del 2 marzo 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, la lettera c) e' soppressa;

    2. dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

      2-bis. Le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attivita' svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle soppresse Direzioni interregionali della Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla allegata Tabella A, con la competenza territoriale ivi determinata.

      2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attivita' svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche', relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.

      .

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

      Nota al titolo:

      - Si riporta l'art. 1, comma 430 della legge 27 dicembre

      2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007.)

      430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della

      Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre

      2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

      .

      Note alle premesse:

      - Si riporta l'art. 87 della Costituzione:

      Art. 87 - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

      Puo' inviare messaggi alle Camere.

      Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

      Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

      Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

      Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla

      Costituzione.

      Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

      Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

      Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

      Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

      Puo' concedere grazia e commutare le pene.

      Conferisce le onorificenze della Repubblica.

      - Per l'art. 1, comma 430 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nella nota al titolo.

      - Si riporta l'art. 1, comma 432 della legge 27 dicembre

      2006, n. 296 (per l'argomento si veda nella nota al titolo.):

      432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le...

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