LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 8 - Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1° marzo 2010

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Strumenti della programmazione 1. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, individua gli obiettivi da assegnare al Servizio sanitario regionale, ripartisce le relative risorse e verifica il conseguimento degli obiettivi tramite l'impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario.

  1. Le scelte di programmazione dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) si fondano sul Piano sanitario regionale e sugli altri atti di programmazione della Regione secondo le modalita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e all'art. 13 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. Il Piano sanitario regionale (P.S.R.) rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute ed il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale (P.S.N.).

    Art. 2

    Fonti di finanziamento dell'Azienda sanitaria regionale 1. Le fonti di finanziamento dell'Azienda sanitaria regionale sono costituite da:

    a) quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente;

    b) contributi e trasferimenti da amministrazioni statali, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, da altri enti del settore pubblico allargato, ivi comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni e ulteriori trasferimenti vincolati e somme in conto capitale da parte della Regione;

    c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati, ivi compresi introiti derivanti dall'attivita' libero professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento, comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

    d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;

    e) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;

    f) risultati economici positivi;

    g) speciali contributi della Regione per i fabbisogni derivanti da perdite dovute a eventi eccezionali non prevedibili e non altrimenti ripianabili;

    h) donazioni ed altri atti di liberalita'.

  3. L'Azienda sanitaria regionale, per il finanziamento di investimenti e previa autorizzazione regionale di cui al comma 3, puo' inoltre contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.

  4. L'autorizzazione regionale alla contrazione dei mutui o all'accensione di altre forme di credito puo' essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi non superiore al quindici per cento del valore costituito dalla somma derivante dalle cd. entrate proprie (proventi e ricavi diversi, compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, contributi in conto esercizio da altri enti pubblici).

  5. L'Azienda sanitaria regionale puo' attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui e' affidato il servizio di tesoreria nella misura massima dei crediti risultanti nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero per un importo pari alle risorse mensili trasferite dalla Regione con eventuale aggiunta della misura massima di un dodicesimo delle entrate proprie registrate nel bilancio consuntivo dell'anno precedente.

  6. Ogni anno la Giunta regionale provvede a:

    a) determinare il fabbisogno di risorse dell'Azienda sanitaria regionale;

    b) stimare le risorse che si rendono disponibili derivanti dalla quota spettante alla Regione del Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

    c) predisporre le direttive per la formazione dei programmi finanziari annuali dell'Azienda sanitaria regionale;

    d) disporre l'assegnazione di risorse a titolo provvisorio entro il 30 settembre di ogni anno;

    e) determinare l'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie all'atto dell'emanazione della delibera CIPE, su proposta del Ministero della Sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

    Art. 3

    Finanziamento dei servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali 1. Gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali sono a totale carico di tali enti e subordinati alla effettiva acquisizione delle disponibilita' finanziarie.

  7. L'Azienda sanitaria regionale allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, deve stipulare con l'ente delegante una convenzione che:

    a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti, quantita' e modalita' di svolgimento dei servizi da realizzare;

    b) richiami gli estremi della delibera dell'ente locale delegante con la quale l'ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo totale previsto dalla convenzione stessa;

    c) impegni l'ente locale delegante a definite scadenze nei pagamenti.

    Art. 4

    Servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria dell'Azienda sanitaria regionale e' affidato, con apposita convenzione, ad un Istituto che espletera' le sue funzioni secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore.

  8. Il Direttore generale, con proprio atto, deve definire le specifiche modalita' e procedure dei pagamenti dell'Azienda sanitaria regionale ed individuare i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.

    Art. 5

    Bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione pluriennale e' elaborato con riferimento al progetto di piano attuativo e agli altri strumenti della programmazione adottati dall'Azienda sanitaria regionale e ne rappresenta la traduzione in termini economici, finanziari e patrimoniali, per la durata di tre anni, della programmazione aziendale.

  9. Il bilancio di previsione pluriennale e' annualmente aggiornato a scorrimento e comprende in modo prospettico le seguenti parti:

    a) parte economica;

    b) parte finanziaria;

    c) parte patrimoniale.

  10. Il contenuto di ogni singola parte prospettica viene rappresentato secondo uno schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale, in modo da consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, in analogia ai contenuti del bilancio economico preventivo e del progetto di piano attuativo.

  11. Il bilancio economico preventivo deve essere formulato secondo lo schema di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, al decreto legislativo n. 502/1992, al decreto interministeriale Ministero dell'Economia e Finanze-Ministero della Salute dell'11 febbraio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002) e corredato dalla relazione del Direttore generale.

    Art. 6

    Bilancio di esercizio 1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda sanitaria regionale. Il bilancio di esercizio deve essere articolato secondo le strutture fondamentali dell'Azienda sanitaria regionale con separata evidenza dei servizi sociali.

    Art. 7

    Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio 1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:

    a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attivita';

    b) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

    c) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

    d) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;

    e) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

  12. La modificazione dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro e' consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.

    Art. 8

    Struttura del bilancio di esercizio 1. Il bilancio di esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio di esercizio viene articolato sulla base dello schema di bilancio previsto dal decreto ministeriale 11 febbraio 2002, recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 1192/2002, dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e in base alle direttive delle linee guida per il bilancio dell'Azienda sanitaria regionale emanate in data 6 giugno 1995 dal Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero della Sanita'.

  13. La nota integrativa deve essere redatta in conformita' ai contenuti disciplinati dal codice civile.

  14. Se, in casi eccezionali, i dati e le informazioni contenuti nel bilancio di esercizio, a norma degli articoli seguenti, non consentono in modo adeguato la rappresentazione veritiera e corretta o la rendono insufficiente si devono fornire i dati e le informazioni alternativi o complementari nella nota integrativa. La nota integrativa deve illustrare l'influenza dei dati e delle informazioni alternativi o complementari sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria. I dati e le informazioni alternativi o complementari devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio.

    Art. 9

    Relazione sulla gestione 1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda sanitaria regionale che in...

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