LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10 - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 116 del 26 luglio 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale 1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

  1. Cap. 03905 'Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)' Esercizio 2011: Euro 775.000,00;

  2. Cap. 03910 'Sviluppo del sistema informativo regionale (Art.

    13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)' Esercizio 2011: Euro 1.263.000,00;

  3. Cap. 03937 'Sviluppo del sistema informativo regionale:

    piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)' Esercizio 2011: Euro 1.390.013,87; 2012: Euro 3.099.360,00;2013: Euro 3.099.360,00.

    Art. 2

    Sistema informativo agricolo regionale 1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) e' ridotta di Euro 83.010,28 a valere sul Capitolo 3925, nell'ambito della U.P.B.

    1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

    Art. 3

    Interventi nel settore delle bonifiche.

    Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

    1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2011 dall'art. 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, e' aumentata di Euro 150.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione.

    2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 2010 e' aggiunta la seguente lettera:

      'b-bis) Cap. 16332 'Spese per opere ed interventi di bonifica e irrigazione (art. 26, comma 2, lettera a), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)' Esercizio 2011: Euro 1.017.647,59.'.

      Art. 4

      Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilita' 1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalita' di cui all'art. 16 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro) concede alla Provincia di Ravenna un contributo da destinare a integrazioni al reddito di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per lo svolgimento di attivita' di pubblica utilita' di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge n. 24 giugno 1997, n. 196) in relazione ad attivita' di riduzione dei rischi di natura ambientale.

    3. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalita' per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.

    4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00 a valere sul Capitolo 21997 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7652 Progetti di lavoro di pubblica utilita'.

      Art. 5

      Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

    5. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2010 e' sostituito dal seguente:

      '2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio 2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e dall'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 20102012. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

  4. U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

    1) Cap. 23752 'Contributi a Universita', Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013'- Euro 11.184.659,00;

    2) Cap. 23754 'Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013' - Euro 5.065.341,00;

  5. U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:

    1) Cap. 23758 'Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013' - Euro 1.442.899,46.'.

    1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2010 e' inserito il seguente:

    '2-bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attivita' III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione e' autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalita' e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso. A tal fine, e' disposta, per l'esercizio 2011, la seguente autorizzazione di spesa:

  6. U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

    1) Cap. 23692 'Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013' - Euro 2.000.000,00.'.

    Art. 6

    Organizzazione turistica regionale.

    Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

    Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

    1. L'autorizzazione disposta dall'art. 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, e' aumentata di Euro 849.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B.

      1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.

    2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2010, e' aggiunto: 'Esercizio 2012: Euro 5.052.000,00.'.

      Art. 7

      Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente 1. La Regione e' autorizzata a concedere un contributo straordinario a ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilita' Ambientale, al quale la Regione partecipa a norma della legge regionale 30 maggio 1997, n. 16 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Itaca), per la costituzione di un fondo speciale per la realizzazione di specifici progetti interregionali di interesse generale nell'ambito delle materie trattate dall'Istituto inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente, con carattere di trasferibilita' dei risultati in tutte le regioni.

    3. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalita' per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.

    4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 26.000,00 a valere sul Capitolo 30066 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12108 Osservazione, monitoraggio e qualificazione in materia di appalti.

      Art. 8

      Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro 1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), partecipa al finanziamento di accordi e convenzioni con gli enti competenti nelle materie di cui alla legge citata, secondo le modalita' stabilite, con proprio atto, dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare.

    5. A tal fine e' disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00 a valere sul Capitolo 30537 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12131 - Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

      Art. 9

      Interventi di risanamento ambientale dell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forli' 1. Per interventi di bonifica da inquinanti, derivanti da attivita' sanitarie, effettuati per la realizzazione del Campus universitario nell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forli' destinata al potenziamento della sede del Polo universitario, la Regione concede al Comune di Forli' un contributo straordinario pari a Euro...

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