LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 18 - Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge:
Art. 1
Variazioni 1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, sono introdotti, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2
Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009
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L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, pari a euro 7.814.308,91 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unita' previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3
Incremento dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui 1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall' art. 3 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012) e' incrementata di euro 163.730.492,89 nell'ambito dell'UPB DB0902.
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Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilita' delle UPB DB09041 e DB09043 del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.
Art. 4
Spese obbligatorie 1. I capitoli 148669, 200830, 215590, 225696 e 276102 sono inseriti all'interno dell'elenco 1 (Spese obbligatorie e d'ordine) allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2010 di cui alla l.r. 15/2010.
Art. 5
Finanziamento degli incentivi per l'occupazione 1. Lo stanziamento di 10 milioni di euro derivante dal fondo rotativo istituito ai sensi dell' art. 42, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', della sicurezza e regolarita' del lavoro) e' iscritto nell'ambito dell'UPB DB15041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, che dispone della necessaria copertura finanziaria, ed e' destinato al finanziamento degli incentivi per l'occupazione previsti dalla medesima legge.
Art. 6
Sostegno al reddito 1. Per i contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficolta' economiche per i quali saranno stabiliti i criteri di accesso, e' autorizzata per il biennio 2011-2012 la spesa complessiva prevista in euro 10.000.000,00 iscritta nell'ambito dell'UPB DB15041, alla cui copertura si fa fronte con le risorse della UPB DB0902.
Art. 7
Misure di sostegno alle situazioni di difficolta' relative al sistema della formazione professionale 1. La Regione utilizza la somma trasferita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a seguito di apposita convenzione, pari a 5.000.000,00 di euro per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'.
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Al fine di sostenere il sistema della formazione professionale regionale nell'attuale fase di crisi economico-produttiva, e dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, la Regione e' autorizzata a corrispondere contributi per la ristrutturazione e la riorganizzazione del sistema medesimo.
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Possono accedere ai contributi le agenzie formative che concorrono ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), art. 1, comma 622 cosi' come modificato dal comma 4-bis dell'art. 64, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione, nonche' del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di eta', ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e delle relative disposizioni attuative.
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L'utilizzabilita' dei contributi di cui al comma 2 e' subordinata all'approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione e riorganizzazione nonche' l'indicazione di interventi volti a migliorare la qualita' e l'efficacia delle attivita' formative erogate. La Giunta regionale predispone i criteri per disciplinare le modalita' di erogazione dei contributi anche mediante il coinvolgimento dell'ente bilaterale regionale della formazione professionale piemontese, tenendo conto dei volumi di attivita' formative erogate e compatibilmente con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato, anche finalizzati a salvaguardare l'occupazione presente nel settore.
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Per la corresponsione dei contributi a sostegno delle situazioni di difficolta' del sistema di formazione professionale piemontese di cui al comma 2, e' autorizzata per l'anno finanziario 2010 la spesa di 3.000.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, alla cui copertura si provvede, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione, con le risorse finanziarie dell'UPB SB01001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
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I contributi di cui al comma 5 sono aggiuntivi rispetto a quelli erogati utilizzando l'erogazione statale di cui al comma 1.
Art. 8
Programma casa '10.000 alloggi entro il 2012' 1. E' adottato il piano finanziario indicativo di spesa 2010-2019 del Programma casa '10.000 alloggi entro il 2012', approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006, come da tabella allegata (Allegato B).
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Per il finanziamento del Programma casa '10.000 alloggi entro il...
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