LEGGE REGIONALE 27 giugno 2012, n. 19 - Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 3 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Aggiornamento dei residui attivi 1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per il triennio 2012/2014), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, e' aggiornato al 1° gennaio 2012 in euro 762.282.544,13.

Art. 2

Aggiornamento dei residui passivi 1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 31/2011 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, e' aggiornato al 1° gennaio 2012 in euro 935.666.800,64.

Art. 3

Aggiornamento delle previsioni di cassa 1. Il totale delle entrate delle quali e' prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali e' autorizzato il pagamento e' aumentato di euro 60.000.000 per l'anno 2012.

Art. 4

Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30

  1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), agli interventi in materia di finanza locale e' aumentato, per l'anno 2012, di euro 5.406.283,72 in applicazione dell'articolo 6-ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

  2. Per l'anno 2012, in deroga ai criteri previsti dalla l.r.

    48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000, e' destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi).

  3. La somma di euro 5.406.283,72 e' cosi' ripartita:

    1. euro 2.000.000 per gli interventi di cui al comma 2;

    2. euro 2.715.000 per la restituzione al bilancio regionale delle risorse anticipate nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 6ter, comma 5, della l.r. 48/1995, per il finanziamento del fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi;

    3. euro 691.283,72 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto stabilito dal comma 4 (Area omogenea 1.4.2. Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

  4. All'allegato A di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c), della l.r. 30/2011, gia' modificato dall'articolo 3 della l.r.

    8/2012, e' apportata la seguente modificazione in aumento:

    - UPB 1.4.2.28 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione - fondi da ripartire - euro 691.283,72 (articolo 6-ter, comma 2, della l.r. 48/1995).

    Art. 5

    Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

  5. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), e' differito al 31 dicembre 2012.

    Art. 6

    Reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica 1. In applicazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, il minor gettito relativo all'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica e' reintegrato ai Comuni secondo criteri e modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

  6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in euro 1.500.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.4.10

    Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale parz).

    Art. 7

    Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent 1. A integrazione e completamento degli interventi correnti e di investimento a favore del Comune di Saint-Vincent, previsti dall'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), e' autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 800.000 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale; UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale).

    Art. 8

    Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili. Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26

  7. Il termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26 (Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili), gia' prorogato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, limitatamente alle richieste di contributo perfezionate entro la data dell'8 ottobre 2010.

  8. L'autorizzazione di spesa per le finalita' di cui al comma 1 e' determinata, per l'anno 2012, in euro 25.026,30 (UPB 1.4.4.10

    Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale).

    Art. 9

    Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazioni dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1

  9. Dopo il comma 5-quater dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), e' aggiunto il seguente:

    '5-quinquies. Per i mutui da contrarre per opere Fo.S.P.I.

    ammesse a finanziamento ai programmi 2012/2014 e 2013/2015, la percentuale da applicare nel calcolo di cui al secondo periodo del comma 5-ter e' pari al 60 per cento'.

    Art. 10

    Misure aggiuntive per il riordino...

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