LEGGE REGIONALE 28 giugno 2011, n. 16 - Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

28 del 5 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Aggiornamento dei residui attivi 1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 41 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per il triennio 2011/2013), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, e' aggiornato, al 1° gennaio 2011, in euro 914.563.09

1,11.

Art. 2

Aggiornamento dei residui passivi 1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'art. 3 della legge regionale n. 41/2010 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, e' aggiornato al 1° gennaio 2011 in euro 999.490.322,09.

Art. 3

Aggiornamento delle previsioni di cassa 1. Il totale delle entrate delle quali e' prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali e' autorizzato il pagamento e' aumentato di euro 60.000.000 per l'anno 2011.

Art. 4

Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40) 1. Al fine di assicurare le risorse umane necessarie per il funzionamento della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), la dotazione organica dell'amministrazione regionale, definita ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), e' incrementata di dieci unita' di personale. La copertura dei posti e' disposta in deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 40/2010.

  1. Il limite di spesa di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 40/2010, per l'anno 2011, previsto in euro 138.036.737 e' incrementato di euro 180.000.

  2. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2010 e' sostituito dal seguente:

    '4. Per le finalita' di cui all'art. 6 della legge regionale n.

    22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 138.216.737 per retribuzioni, indennita' accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:

    1. euro 133.509.200 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 132.760.700 per il personale assegnato agli organici dipendenti dalla Giunta regionale, ivi compresi euro 841.800 per il personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, euro 180.000 per il personale assegnato alla Corte dei conti ed euro 748.500 per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;

    2. euro 4.707.537 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).'.

  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 10, della legge regionale n. 40/2010, per le finalita' di cui all'art. 53 della legge regionale n. 22/2010, determinata in euro 120.000, e' rideterminata, a decorrere dall'anno 2011, in euro 176.000 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse).

  4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 4 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'UPB 1.3.1.10 (Servizi e spese generali) per euro 56.000 per l'anno 2011 e nell'UPB 1.02.01.10 (Trattamento economico del personale regionale) per annui euro 56.000 per gli anni 2012 e 2013.

  5. Per l'applicazione dei commi 4 e 5, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 5

    Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali n. 40/2010 e 4 agosto 2006, n. 18

  6. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 40/2010, agli interventi in materia di finanza locale e' aumentato, per l'anno 2011, di euro 8.913.618,74 in applicazione dell'art. 6-ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

  7. Per l'anno 2011, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 1.100.000, e' destinata al trasferimento ai comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie stabilite ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 40/2010 (UPB 1.4.1.10

    Trasferimenti correnti senza vincolo di destinazione agli enti locali).

  8. La somma di euro 8.913.618,74 e' cosi' ripartita:

    1. euro 1.100.000 per gli interventi di cui al comma 2;

    2. euro 7.813.618,74 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali; UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali; UPB 1.15.1.10 - Oneri per interessi - parz.; UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

  9. La lettera c) del comma 1 e i commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali), sono abrogati.

    Art. 6

    Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

  10. Dopo il comma 6 dell'art. 45 della legge regionale n. 22/2010, e' aggiunto il seguente:

    '6-bis. Per le esigenze e con le modalita' di cui al comma 6, puo' inoltre essere disposto, di intesa tra gli enti interessati, il distacco di personale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta presso le strutture regionali competenti in materia di sanita' e politiche sociali.'.

    Art. 7

    Trasferimento agli enti locali per la copertura delle spese relative ai rifiuti delle scuole di base 1. Al fine di garantire ai comuni misure compensative, per gli anni 2006/2010, per la copertura delle spese a loro carico relative ai rifiuti degli...

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