LEGGE REGIONALE 25 novembre 2010, n. 23 - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale di contabilita' 28 febbraio 2000, n. 13, articoli 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel suppl. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 56 del 26 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Saldo finanziario 1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale di contabilita' 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e successive modifiche e integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, e' accertato in euro 206.549.349,84.

Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2

Copertura finanziaria 1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale di bilancio 12 febbraio 2010, n. 10 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012), la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 206.549.349,84, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2010 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2010 e di euro 17.150.000,00 dal 2011 in poi.

  1. All'onere conseguente del comma 1 , si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2010 e successivi, del bilancio pluriennale 2010-2012.

  2. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonche' del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, e' diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

    Art. 3

    Fondi da reiscrivere 1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2010, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2009, a norma dell'articolo 82, comma 6 della L.R. n. 13/2000 , e' accertato in euro 890.482.823,77, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

    Art. 4

    Fondi perenti 1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della L.R. n.

    13/2000, e' approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2009 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2010 e di cui all'articolo 3.

    Art. 5

    Variazioni di bilancio 1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010 e al bilancio pluriennale 2010-2012 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

  3. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

    Art. 6

    Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8

  4. Alla tabella C) della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio...

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