LEGGE 3 agosto 2009, n. 121 - Disposizioni per l''assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l''anno finanziario 2009. (09A0G0129)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono introdotte, per l'anno finanziario 2009, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sula promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- La legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n.

303, S.O.

Art. 2.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. All'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    3. L'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 90.100 milioni di euro

    ;

  2. al comma 7, le parole: «sono stabiliti, rispettivamente, in 779 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 900 milioni di euro, 410 milioni di euro e 15.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti, rispettivamente, in 1.079 milioni di euro, 2.600 milioni di euro, 4.900 milioni di euro, 810 milioni di euro e 20.500 milioni di euro».

    Nota all'art. 2:

    - Si riporta il testo dell'art. 2 della gia' citata legge n. 204 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge:

    Art. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del

    Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, in conformita' all'annesso stato di previsione (tabella n. 2). Per l'anno 2009 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei

    Ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del

    Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, nell'ambito della missione “fondi da ripartire”, programma “fondi da assegnare” nonche' nell'ambito della missione

    “diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma “protezione sociale per particolari categorie”. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

    3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in

    Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 90.100

    milioni di euro.

    4. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2009, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in

    12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

    5. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2009, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'art.

    11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.

    35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio

    2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 delle somme...

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