LEGGE 17 ottobre 2008, n. 167 - LEGGE 17 ottobre 2008, n. 167. Disposizioni per l''assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l''anno finanziario 2008.

S O M M A R I O

LEGGE 17 ottobre 2008, n. 167. - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008 .................................. Pag. 5

Allegato ............................................... ". 9

Lavori preparatori ..................................... " 212

Note ................................................... " 212

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

- La legge 24 dicembre 2007, n. 245 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.

300, supplemento ordinario.

- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante

Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di

Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.

Nota all'art. 2.

- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 245 del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge:

«7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,

9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nella unita' previsionale di base

oneri comuni di parte corrente

del programma «fondi di riserva e speciali» e nella unita' previsionale di base

investimenti

del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 997.859.956 euro, 1.600

milioni di euro, 900 milioni di euro, 500 milioni di euro e

15.000 milioni di euro.

Note all'art. 3.

- Si riporta il testo dell'art. 4 della gia' citata legge n. 245 del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.

4).

1-bis. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unita' previsionale di base «interventi» del programma

prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana

, nell'ambito della missione «tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si applicano, per l'anno finanziario

2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art.

36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello

Stato.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme, versate in entrata dalle

Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del

Ministero del lavoro, della salute e...

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