LEGGE 21 settembre 2010, n. 158 - Disposizioni per l''assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l''anno finanziario 2010. (10G0180)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni generali

  1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2009, n. 192, sono introdotte, per l'anno finanziario 2010, le variazioni di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    La legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n.

    302, S.O.

    Art. 2

    Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

  2. Nell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «69.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «82.257 milioni».

  3. Nell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «rispettivamente, in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi».

  4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 192, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni di bilancio occorrenti per attribuire la somma di 10 milioni di euro, in termini di residui e di cassa, al fondo da ripartire per la realizzazione delle iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, di cui...

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