LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 12 - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale di contabilita' 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33/I-II del 27 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Saldo finanziario 1. Ai sensi dell'art. 37, comma 2 della legge regionale di contabilita' 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, e' accertato in euro 311.441.058,50. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2

Copertura finanziaria 1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale di bilancio 4 aprile 2012, n. 8 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 311.441.058,50, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2012 e con onere massimo di ammortamento di euro 300.000,00 per l'anno 2012 e di euro 22.000.000,00 dall'anno 2013 in poi.

  1. All'onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2012 e successivi, del bilancio pluriennale 2012-2014.

  2. Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonche' del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, e' diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella '8' allegata alla presente legge.

    Art. 3

    Fondi da reiscrivere 1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2012, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2011, a norma dell'art. 82, comma 6 della legge regionale n. 13/2000, e' accertato in euro 708.122.033,37, come risulta dalla Tabella '6' allegata alla presente legge.

    Art. 4

    Fondi perenti 1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3 della legge regionale n. 13/2000 e' approvata la Tabella '7' allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi dell'esercizio 2011, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2012 e di cui all'art. 3.

    Art. 5

    Variazioni di bilancio 1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio pluriennale 2012/2014 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle '1' e '2' allegate alla presente legge.

  3. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT