Assemblea di condominio: diritto di intervenire del conduttore e modificazione dei servizi comuni

AutoreAntonio Nucera
Pagine440-440
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dott
4/2013 Arch. loc. e cond.
RIFORMA DEL CONDOMINIO
ASSEMBLEA DI CONDOMINIO:
DIRITTO DI INTERVENIRE DEL
CONDUTTORE
E MODIFICAZIONE
DEI SERVIZI COMUNI
di Antonio Nucera
L’art. 10 della legge n. 392 del 1978 – ancora in vigore
tanto per le locazioni ad uso abitativo quanto per quelle ad
uso diverso – prevede, al primo comma, che “il conduttore
ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’apparta-
mento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominia-
le relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi
di riscaldamento e di condizionamento d’aria”. Aggiunge,
al secondo comma, che lo stesso conduttore “ha inoltre
diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere
relative alla modif‌icazione degli altri servizi comuni”.
Ciò posto, interessa, in questa sede, soffermarsi sul
signif‌icato da attribuire ai due termini citati nel secondo
comma: “intervenire” e “modif‌icazione”.
Con riferimento al primo termine (“intervenire”),
non risulta che la questione della sua interpretazione sia
stata affrontata in giurisprudenza; risulta, invece, essere
stata trattata in dottrina. E sul punto l’orientamento de-
gli interpreti sembra essere univoco: il conduttore non
va considerato “un mero osservatore”; egli ha diritto di
partecipare alla discussione, di far verbalizzare le proprie
osservazioni, di manifestare il proprio dissenso in ordine
alla decisione adottata (cfr. F. LAZZARO e M. DI MARZIO,
Le locazioni per uso abitativo, Giuffré editore, 1033, 2007,
e M. TRIMARCHI, Codice delle locazioni, Giuffré editore,
356, 2010).
Ciò, in sostanza, sulla base della considerazione che
l’obiettivo della norma che ci occupa è di coinvolgere atti-
vamente il conduttore nelle delibere che lo riguardano.
In ogni caso, a conferma della tesi di cui sopra depone
– deve ritenersi – l’espressione utilizzata dal legislatore:
diritto di intervenire (…) “sulle delibere”. Poiché certa-
mente il conduttore non può far ciò con il voto, è gioco-
forza ritenere che un tale diritto possa essere esercitato
(“sulla deliberazione”) soltanto attraverso un’eff‌icace par-
tecipazione alla discussione.
Passando ora all’altro termine di interesse (“modif‌i-
cazione”), si segnalano, in proposito, contributi sia della
giurisprudenza sia della dottrina.
Quanto agli interpreti, anche in tal caso il loro orien-
tamento sembra essere chiaro: il termine “modif‌icazione”
comprenderebbe non le trasformazioni strutturali, ma solo
quelle relative alla fornitura dei servizi, recanti una nuova
spesa o un aggravio di spese già esistenti e di spettanza del
conduttore (cfr., ancora, M. TRIMARCHI, in op. cit., 356).
Illuminante, al riguardo, è la motivazione addotta a
sostegno della suddetta tesi che può leggersi ne Il nuovis-
simo codice delle locazioni di C. SFORZA FOGLIANI e S.
MAGLIA (ed. La Tribuna, 188, 2012). Nel commento all’art.
10, L. n. 392/1978, si precisa, infatti, che tale “disposizione
trova applicazione nei casi in cui le spese di riscaldamento
e di condizionamento, nonché di fornitura di altri servizi,
siano rimaste a carico – ex art. 9 – del conduttore”; sicché
“deve ritenersi che il secondo comma (che si applica solo
nei casi di condominio), parlando di «modif‌icazione» dei
servizi comuni, abbia inteso riferirsi non a modif‌icazioni
strutturali, ma solo a modif‌icazioni nella fornitura dei
servizi medesimi”.
Allineata sulle stesse posizioni pare essere, del resto,
anche la Cassazione che, nella sentenza n. 19308 del 3
ottobre 2005, si è così espressa: “In quanto volto a tutelare
l’interesse del conduttore a non sopportare maggiori spese
per la fornitura dei servizi comuni, il diritto d’intervento
è peraltro limitato alle sole assemblee in cui si discutano
modif‌icazioni dei predetti servizi da cui derivi una spesa o
un aggravio di spesa che, in def‌initiva, andrà a gravare sul
conduttore”.
Anche nella suddetta pronuncia, dunque, si pone l’ac-
cento sulla “fornitura dei servizi comuni” e sul relativo
interesse del conduttore ad intervenire in assemblea lad-
dove dalla modif‌icazione di tale servizi derivi una nuova
spesa o un aggravio di spesa a suo carico.

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