DECRETO-LEGGE 26 marzo 2011, n. 27 - Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (11G0073)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in tema di misure per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e' incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.

  2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 puo' essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, con i Ministri della difesa e dell'interno:

    1. a favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;

    2. a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia.

  3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, e' destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianita' di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonche' degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio...

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