DECRETO 26 maggio 1998 - Assegnazione della cassa integrazione guadagni straordinaria alle compagnie imprese portuali per il periodo 1 gennaio-30 settembre 1998

DECRETO 26 maggio 1998.

Assegnazione della cassa integrazione guadagni straordinaria alle compagnieimprese portuali per il periodo 1 gennaio-30 settembre 1998.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 9, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1998 con il quale sono state assegnate, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, il numero dei lavoratori e dei dipendenti ciascuna compagniaimpresa portuale, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1 aprile-31 dicembre 1997; Valutata la necessita' di procedere all'assegnazione delle restanti unita' per il periodo 1 gennaio-30 settembre 1998, nell'ambito del contingente previsto dal citato art. 9, comma 2, del decreto-legge n.

457 del 1997, tenuto conto dei parametri afferenti la situazione degli organici delle compagnie trasformate ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 84 del 1994, nonche' delle giornate di mancato avviamento al lavoro e della media d'impiego mensile realizzata nel corso dell'anno 1997 e dei primi mesi del corrente anno; Viste le comunicazioni effettuate al riguardo dalle competenti autorita' portuali, autorita' marittime e dalle compagnieimprese portuali; Ritenuto che l'applicazione non corretta delle norme sulla cassa integrazione e delle disposizioni contenute nel presente decreto da' luogo all'adozione dei provvedimenti previsti nei confronti dei trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilita' penali; Visto il decreto di delega in data 23 luglio 1996;

Decreta: Art. 1.

Il numero delle unita' da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria e' attribuito secondo quanto specificato nell'unita tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La vigilanza in ordine alla fruizione del presente istituto e' espletata dall'Ispettorato provinciale del lavoro e dalla sede provinciale dell'INPS, su loro iniziativa o dietro richiesta di questo Ministero, dell'autorita' portuale e, laddove non istituita, dell'autorita' marittima.

L'eventuale assunzione di nuovo personale da parte degli organismi di cui all'art. 1 da' luogo alla perdita del beneficio previsto a loro favore nella suddetta tabella.

Il...

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