CIRCOLARE 14 novembre 2002, n. 125 - Modalita' e criteri per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore circense

Titolo I DEFINIZIONE

La presente circolare, al fine di realizzare una coordinata applicazione delle leggi che regolano l'attivita' circense (leggi 18 marzo 1968, n. 337, 29 luglio 1980, n. 390, 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163) disciplina le modalita' ed i criteri per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore. Le presenti disposizioni sostituiscono quelle precedentemente emanate in materia di attivita' circense in Italia e all'estero.

Art. 1.

Attivita' circense

E' considerata attivita' circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di cui ha la disponibilita' a titolo di proprieta' o di locazione annuale, presenta al pubblico, in una o piu' piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. La struttura nella quale si svolge tale attivita', costituita nel suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene denominata circo equestre.

Sono considerate, altresi', attivita' circensi quelle che si svolgono, con le medesime modalita' spettacolari, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a cio' destinate in via esclusiva.

Titolo II INTERVENTI FINANZIARI

Art. 2.

Tipologia degli interventi

A norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 337, 29 luglio 1980, n. 390, 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "Amministrazione" eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attivita' circense o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati dal Fondo unico per lo spettacolo a tale settore

  1. contributi ad iniziative di spettacolo in Italia; b) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero; c) contributi per accertate difficolta' di gestione; d) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali; e) contributi per iniziative promozionali; f) contributi per iniziative assistenziali ed educative; g) contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense; h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.

    Art. 3.

    Presentazione delle domande e assegnazione

    1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate all'Amministrazione - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, entro il termine, perentorio, per ciascuna tipologia di contributo nei successivi articoli, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    2. La denominazione del complesso circense per il quale e' richiesto il contributo dovra' essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o piu' numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In tale ultimo caso dovra' essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di scritturazione.

    3. I contributi di cui al precedente art. 2 vengono assegnati con decreto del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

    4. Del contributo assegnato viene data comunicazione all'interessato.

      Art. 4.

      Criteri per l'assegnazione

    5. I criteri per l'assegnazione dei contributi indicati al precedente art. 2 sono stabiliti ed aggiornati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la competente sezione del Comitato per i problemi dello spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

    6. Il contributo non puo', comunque, eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.

      Capo I Contributi per iniziative di spettacolo in Italia (leggi 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163)

      Art. 5.

      Requisiti e condizioni

    7. Sono iniziative di spettacolo le attivita' circensi qualificate sul piano artistico ed organizzativo e rispondenti ai canoni della tradizione circense.

    8. I contributi per iniziative di spettacolo possono essere concessi agli esercenti circensi che siano in possesso, da almeno due anni, della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S, o che succedano mortis causa al titolare del circo o per collocamento a riposo dello stesso titolare.

      E' necessario inoltre che abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente documentate con attestazioni SIAE.

    9. Il numero degli addetti, continuativamente utilizzati nel corso dell'anno, non puo' essere inferiore ad otto e dovra' essere documentato tramite attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.

      Art. 6.

      Presentazione della domanda e determinazione del contributo

    10. La domanda di ammissione al contributo, redatta in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' previsto lo svolgimento dell'attivita'.

    11. La domanda deve essere corredata da un dettagliato progetto di massima dell'attivita' che si intende svolgere, con l'indicazione del numero delle rappresentazioni, delle localita' che si prevede di visitare e del programma che verra' presentato al pubblico, nonche' da un bilancio preventivo relativo all'attivita' medesima.

    12. Per la determinazione del contributo si tiene conto

  2. dell'importo dei contributi ENPALS, INPS ed INAIL che si prevede di versare per il personale impiegato nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo; b) del numero delle rappresentazioni; c) della qualita' del progetto di massima.

    Art. 7.

    Documentazione per la liquidazione

    La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva

  3. dettagliata relazione sull'attivita' corredata dal programma svolto, dall'elenco degli artisti scritturati, dal numero degli animali impiegati; b) attestazione della SIAE dalla quale risulti il numero delle rappresentazioni effettuate e le localita' visitate; c) attestazione liberatoria dell'ENPALS relativa ai contributi versati per il personale dipendente, dalla quale risulti il numero degli addetti impiegati durante l'anno di attivita', anche per quanto riguarda la eventuale presenza degli orchestrali; d) versamenti contributivi all'INPS ed all' INAIL effettuati nell'anno di attivita'; e) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente l'impresa e all'obbligo dell'applicazione, nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del suddetto decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie; f) modalita' di pagamento; g) eventuale documentazione per la richiesta di certificazione antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

    Art. 8.

    Acconti

    1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attivita' circense da parte dell'Amministrazione, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

    2. L'istanza dovra' essere corredata dall'attestazione della SIAE relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza stessa nonche' da una relazione dettagliata sull'attivita' svolta.

    Capo II Contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

    Art. 9.

    Requisiti e condizioni

    I contributi di cui all'art 19, comma 1 della legge n. 337/1968, possono essere concessi agli esercenti dei circhi equestri che comprovino

  4. di essere gia' in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno due anni; b) di aver effettuato, nel corso dell'anno precedente al verificarsi dell'evento fortuito, almeno centocinquanta rappresentazioni; c) qualora l'evento...

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