DECRETO 17 aprile 2013 - Ripartizione delle risorse da assegnare per l'anno 2012 per le finalita' di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle Regioni e delle provincie Autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. (13A03755)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per lo svolgimento di funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 353/2000 il quale prevede che: a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle suindicate funzioni si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene con le medesime modalita' di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 353/2000;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», relativi alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che «'le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012» e che «le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la tabella c) allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), la quale ha previsto uno stanziamento ridotto pari ad euro 2.711.373,00 per l'anno finanziario 2012, sia per effetto delle disposizioni previste dal citato art. 14 della legge n. 122/2010 che dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il finanziamento delle funzioni conferite per la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Considerato che, per effetto dei criteri di riparto delle riduzioni di cui al citato art. 14, cosi' come...

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