DECRETO 25 novembre 2010 - Emissione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 25 novembre 2010 e scadenza 31 dicembre 2012, ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modificazioni, da assegnare agli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. (10A14610)

IL DIRETTORE GENERALE

del Tesoro

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, recante, fra l'altro, misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, ed in particolare l'art. 7-octies, come modificato dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a.» (di seguito indicata, nel presente decreto, come «Alitalia») nel quale si prevede, fra l'altro, che:

ai possessori di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da «Alitalia», ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di 1.000 euro;

ai titolari di azioni della societa' «Alitalia», ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000, con le modalita', secondo le procedure e nei limiti indicati nel medesimo articolo;

Visto, in particolare, il terzo comma, lettera b) del citato art. 7-octies del decreto-legge n. 5 del 2009, ove si prevede, fra l'altro, che le predette assegnazioni di titoli di Stato, nei limiti di 100.000 euro per ciascun obbligazionista e di 50.000 euro per ciascun azionista:

per gli importi superiori a mille euro, avvengono con arrotondamento per difetto al migliaio di euro;

per gli importi inferiori a mille euro si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli relativo ai titoli menzionati, a nome dell'intermediario finanziario che ne cura la gestione; l'intermediario finanziario lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario...

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